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IVA NEI SERVIZI DI LOGISTICA E TRASPORTO: CHIARIMENTI SUL REGIME TRANSITORIO OPZIONALE

1 minuto, 22/12/2025

IVA nei servizi di logistica e trasporto: chiarimenti sul regime transitorio opzionale

Regime transitorio IVA e reverse charge nei servizi di logistica e trasporto: ambito applicativo, opzione, versamenti e responsabilità solidale

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 14 del 18/12/2025
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico di chiarimenti sul regime transitorio opzionale IVA introdotto dalla legge di bilancio 2025 per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.

Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato l’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633/1972, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese, tramite appalto o rapporti assimilati, nei confronti di imprese del settore logistico e dei trasporti.

Tuttavia, l’efficacia del reverse charge “a regime” è subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA, in attesa, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale, oggetto dei chiarimenti della circolare in commento.

Scarica il testo della Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025

Il documento di prassi si inserisce in un contesto normativo finalizzato al contrasto dell’evasione IVA in comparti caratterizzati da filiere complesse e frequenti rapporti di appalto e subappalto, chiarendo ambito applicativo, soggetti interessati, modalità operative, durata dell’opzione e rapporti con altri regimi speciali.

1) In cosa consiste il regime transitorio opzionale

Il regime transitorio consente, su opzione congiunta di prestatore e committente, che:

  • l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore;
  • entrambi i soggetti siano solidalmente responsabili dell’imposta.

Non si tratta quindi di un vero reverse charge, ma di un meccanismo speciale di assolvimento dell’imposta che anticipa, in parte, gli effetti della futura disciplina strutturale.

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti di subappalto, e ciascun rapporto contrattuale è autonomo rispetto agli altri, senza che sia necessario che tutta la filiera aderisca al regime.


2) Ambito oggettivo e ambito soggettivo

Il regime riguarda le prestazioni di servizi diverse da quelle già soggette a reverse charge ai sensi delle lettere da a) ad a-quater) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR IVA, rese:

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti analoghi;
  • nei confronti di imprese che operano nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica.

Sono escluse:

  • le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette a split payment;
  • i servizi di trasporto di persone.

Ambito soggettivo e codici ATECO

La circolare chiarisce che, ai fini dell’individuazione dei committenti ammessi al regime, occorre fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 – sezione H (Trasporto e magazzinaggio). Tra i codici richiamati figurano, a titolo esemplificativo:

  • trasporto merci su strada, ferroviario, marittimo e aereo;
  • magazzinaggio e deposito;
  • movimentazione merci;
  • servizi di logistica.

È ammessa l’opzione anche se il codice ATECO non risulta ancora formalmente aggiornato, purché l’attività svolta rientri sostanzialmente tra quelle agevolate, fermo restando l’obbligo di successivo adeguamento.

3) Modalità operative: fatturazione, versamenti e registrazioni

Dal punto di vista operativo, la circolare fornisce indicazioni puntuali:

  • fattura: è emessa dal prestatore con IVA esposta, indicando l’annotazione
    “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207/2024”;
  • versamento IVA: è effettuato dal committente tramite modello F24, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura;
  • registrazioni:
    • il prestatore annota la fattura nel registro IVA vendite, ma l’imposta non confluisce nelle liquidazioni;
    • il committente registra la fattura nel registro IVA acquisti ed esercita il diritto alla detrazione.

Sono previsti specifici codici tributo e identificativi per consentire il corretto tracciamento dei versamenti e della responsabilità solidale.

Durata dell’opzione e comunicazione all’Agenzia

L’opzione ha durata triennale, non è revocabile ed è esercitata mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (scarica qui il modello con le relative istruzioni), da parte del committente. L’opzione:

  • riguarda i singoli contratti indicati nella comunicazione;
  • decorre dalla data di trasmissione del modello;
  • può essere estesa, con nuove comunicazioni, a contratti ulteriori stipulati tra le stesse parti.
Fonte immagine: ChatGPT

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Circolare AdE 14 del 18.12.2025
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