La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Tra le norme ve n'è una per il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.
A tale proposito l'Agenzia delle Dogane ha già pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi, vediamo una sintesi delle regole.
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1) Piccole spedizioni extra UE: il contributo di 2 euro
Il contributo sulle piccole spedizioni è disciplinato in dettaglio, dai commi 1-bis -1-quater, dell’articolo 29 introdotti nel corso dell’esame in sede referente, che istituiscono un contributo – pari a 2 euro - per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
I commi 1-bis a 1-quater dell’articolo 29 istituiscono un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.
Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.
In proposito si è già espresso il Codacons evidenziando l'illeggittimità della norma
Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».
Si attende il testo definitivo della norma che si vuole introdurre.
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2) Spedizioni extra UE: quando si applica il contributo di 2 euro
La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica:
- Alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- Alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- Alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
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