Con l’avviso del 15.12.2025 l’Agenzia delle entrate ha diffuso la notizia dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle particelle catastali per le quali è intervenuta la variazione della coltura in base ai dati che sono stati comunicati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
L’avviso, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.12.2025, n. 288, indica l’avvenuto completamento delle operazioni di aggiornamento della banca dati catastali per i comuni che sono stati interessati dalle variazioni colturali.
Le operazioni sono state eseguite a seguito del contenuto delle dichiarazioni che sono state presentate nell’anno 2025 dagli imprenditori agricoli agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall’AGEA, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del d.l. 3.10.2006, n. 262.
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1) Il nuovo aggiornamento delle variazioni colturali
Chi effettuato la variazione della coltura che era praticata su di una particella catastale del terreno, rispetto a quella che è censita nella banca dati del Catasto terreni, deve osservare l’obbligo di dichiarare la variazione intervenuta utilizzando il software DOCTE 2.0 oppure il modello “Dichiarazione variazione coltura – pdf”.
La dichiarazione va presentata al competente Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate.
Se l’interessato ha dichiarato correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali ad un organismo pagatore, che è riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario.
In base a tale dichiarazione, l’AGEA, annualmente, propone l’aggiornamento della banca dati del Catasto terreni all’Agenzia delle entrate.
Successivamente, entro 60 giorni decorrenti dal 15.12.2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili gli elenchi delle particelle che sono state oggetto dell’aggiornamento.
L’elenco può essere consultato:
- presso gli Uffici Provinciali – Territorio;
- presso il Comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato suddetto nella Gazzetta Ufficiale;
- mediante il servizio di consultazione online.
Qualora dovessero essere presenti incongruenze tra i dati che sono stati dichiarati e i dati che sono presenti nella banca dati Catasto terreni, è possibile presentare una richiesta di rettifica.
Va ricordato che i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni che sono oggetto delle variazioni colturali, in deroga alla normativa, producono effetto catastale fiscale a decorrere dal giorno 1.1. dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.
L’interessato che ha interesse ad opporsi alle risultanze della variazione in argomento può proporre il ricorso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (e non entro 60 giorni).
Qualora il produttore agricolo non fornisca le informazioni richieste nella dichiarazione sull’uso del suolo o le informazioni sono state fornite in modo incompleto e non veritiero, viene irrogata la sanzione da € 1.000 a € 2.500.
A completamento dell’argomento, va tenuta presente la disciplina prevista dal d.p.r. 22.12.1986, n. 917, per le variazioni del reddito dominicale, indicate all’art. 30, e per le variazioni del reddito agrario, indicate all’art. 34:
- le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31.1 dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati all’art. 29 ed hanno effetto da tale anno;
- le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nell’art. 29 se la dichiarazione è presentata entro il 31.1; se è stata presentata dopo, ha effetto dall’anno dell’avvenuta presentazione;
- se le variazioni hanno un carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, in ogni tempo, con decreto, possono essere istituite nuove qualità e classi in sostituzione di quelli esistenti, con effetto dall’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- In tali ipotesi, l’omessa denuncia entro il termine previsto dalla legge per le variazioni in aumento viene irrogata la sanzione da € 250 a € 2000 (art. 3 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471).
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