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TFR SETTORE AGRICOLO: RESTA L'OBBLIGO DI VERSAMENTO A ENPAIA

TFR settore agricolo: resta l'obbligo di versamento a ENPAIA

Una nota di ENPAIA precisa che la nuova norma sul TFR a INPS della legge di bilancio non incide sulle prerogative dell'ente previdenziale delle aziende agricole.

Ascolta la versione audio dell'articolo


Per gli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo resta fermo l’obbligo di versamento dei contributi ad ENPAIA. 

Lo precisa in una nota l'ente previdenziale  degli impiegati e dirigenti  delle aziende agricole,  a seguito di dubbi sorti dagli iscritti per le disposizioni contenute nella recente legge di bilancio 2026 (commi 203-205 della legge n.199/2025).

La norma infatti modifica  il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri  dipendenti allo specifico Fondo dell’INPS, ampliando la platea ai soggetti che superano una certa soglia di dipendenti nell'anno precedente.

Leggi per maggiori dettagli TFR le istruzioni INPS sulle nuove soglie dimensionali

 ENPAIA ricorda che  questa novità di fatto non incide sul  principio di cui alla L. n. 296/2006 e successive modificazioni ed in particolare del D.M. 30.1.2007 secondo cui “L’obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento …… agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo”. 

Resta quindi inalterato per le aziende agricole  di qualsiasi dimensione,  l’obbligo di conferimento della contribuzione per impiegati, quadri e dirigenti alla Fondazione ENPAIA ai sensi della L. 29 novembre 1962 n. 1655.

Vediamo in sintesi  di seguito  le previsioni del Regolamento ENPAIA sul TFR.

1) Le regole per il TFR delle aziende agricole - Testo del regolamento


Il Regolamento per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell’ENPAIA disciplina le modalità di accantonamento, rivalutazione ed erogazione del TFR per gli iscritti al Fondo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro 

Il Fondo provvede annualmente ad accantonare, per ciascun iscritto, una quota pari a 1/13,5 della retribuzione annua contributiva, al netto delle somme occasionali. Le frazioni di anno sono computate proporzionalmente, considerando mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Le somme accantonate (esclusa la quota maturata nell’anno) sono rivalutate al 31 dicembre con un tasso composto dall’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

Alla cessazione del rapporto, l’Ente liquida al lavoratore l’importo complessivamente maturato; in caso di morte, il TFR è corrisposto agli aventi diritto ex art. 2122 c.c. Sono disciplinate anche le ipotesi di cessazione dell’attività aziendale o di diverso inquadramento previdenziale, con trasferimento delle somme accantonate 

È prevista la possibilità di retrodatare l’iscrizione al Fondo, su richiesta del datore di lavoro, con obbligo di versamento delle somme dovute anche in forma rateale 

Il regolamento disciplina inoltre l’anticipazione del TFR: il lavoratore con almeno 8 anni di servizio può ottenere fino al 70% del maturato, entro limiti annuali (10% degli aventi diritto e 4% del totale dipendenti), per spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa o estinzione mutuo. È possibile, in casi motivati, una seconda anticipazione .

Sono regolati anche l’estratto conto annuale, le modalità di denuncia di cessazione (entro 15 giorni), i ricorsi al Consiglio di Amministrazione, le entrate del Fondo e il bilancio tecnico triennale. Le disposizioni transitorie tutelano gli iscritti antecedenti al 1° giugno 1982. 

Il regolamento è in vigore dal 1° giugno 1982

Fonte immagine: Foto di lumix2004 da Pixabay
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