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IL CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM): INDICAZIONI NELLA FASE DEFINITIVA

Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): indicazioni nella fase definitiva

I profili operativi della Circolare ADM 36/2025 per importatori e rappresentanti doganali

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Con la Circolare n. 36 del 24 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito un quadro organico di chiarimenti applicativi in vista dell’avvio della fase definitiva del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/956.

Il documento di prassi ha assunto particolare rilevanza poiché sono stati definiti in termini operativi i profili applicativi di un meccanismo destinato a incidere in modo strutturale sulle operazioni di importazione, segnando il definitivo superamento della fase transitoria, fino ad allora caratterizzata da obblighi prevalentemente informativi.

1) Il superamento della fase transitoria e la finalità del CBAM

Nel delineare il passaggio alla fase definitiva, il CBAM è stato concepito dal legislatore unionale quale strumento strutturale di politica climatica, volto ad accompagnare e rafforzare il sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione europea, prevenendo fenomeni di rilocalizzazione delle produzioni ad alta intensità carbonica verso Paesi terzi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti. In tale prospettiva, il meccanismo è stato impostato per garantire che le merci importate nel territorio doganale dell’Unione riflettano un costo delle emissioni equivalente a quello sostenuto dai produttori europei.

La fase transitoria, avviata il 1° ottobre 2023, è stata strutturata come periodo di progressiva implementazione del sistema, durante il quale sono stati introdotti obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni incorporate, senza imposizione di oneri finanziari diretti. Tale fase ha assolto a una funzione preparatoria, consentendo agli operatori economici e alle autorità competenti di testare i flussi informativi e le modalità di raccolta dei dati.

Con la conclusione del periodo transitorio al 31 dicembre 2025, il CBAM entra in una fase pienamente operativa, nella quale gli obblighi dichiarativi sono stati affiancati da requisiti sostanziali, dalla necessità di una qualifica soggettiva del dichiarante e dall’integrazione del meccanismo nel sistema dei controlli doganali, assumendo una valenza stabile nell’assetto regolatorio dell’Unione europea. 

2) Ambito di applicazione ed esenzione de minimis

Con riferimento all’ambito di applicazione, ADM ha richiamato le categorie di merci interessate dal CBAM, tra cui cemento, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno, ferro, acciaio e alluminio, incluse le merci trasformate nell’ambito di regimi doganali speciali.

Particolare rilievo è stato attribuito all’introduzione dell’esenzione de minimis basata sulla massa netta delle merci importate, prevista dalle recenti modifiche unionali al Regolamento UE 956/2023. Dal 1° gennaio 2026 è previsto che, con esclusione di energia elettrica e idrogeno, gli obblighi CBAM non si applichino qualora la massa netta complessiva delle merci importate da un medesimo soggetto non superi la soglia di 50 tonnellate annue.

Sul punto, la circolare ha chiarito che il superamento della soglia nel corso dell’anno civile comporta l’immediata applicazione degli obblighi CBAM con riferimento all’intero volume delle importazioni effettuate nello stesso anno, con conseguenze rilevanti in termini di pianificazione e controllo dei flussi.

3) La qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Uno dei profili centrali affrontati nella circolare ha riguardato la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, configurata come condizione necessaria per procedere all’importazione delle merci rientranti nel campo di applicazione del meccanismo.

L’ADM ha precisato che, in caso di rappresentanza doganale indiretta, il rappresentante che accetti di operare quale dichiarante CBAM autorizzato assume integralmente gli obblighi previsti dal Regolamento, anche nei casi in cui l’importatore rappresentato risulti esentato in virtù della soglia de minimis. Tale chiarimento assume particolare rilievo sotto il profilo della gestione del rischio e della responsabilità professionale.

5. Deroga temporanea in pendenza dell’autorizzazione

Nel documento è stata richiamata la deroga temporanea prevista in pendenza del rilascio dell’autorizzazione CBAM. In base a tale disciplina, è stato consentito importare merci CBAM anche in assenza della qualifica, purché l’istanza risulti presentata nel registro CBAM entro il 31 marzo 2026.

Tale possibilità opera, comunque, non oltre il 27 settembre 2026, termine entro il quale l’autorità competente è chiamata ad adottare una decisione sull’istanza, rendendo essenziale una tempestiva pianificazione degli adempimenti autorizzativi.

4) Profili dichiarativi e controlli doganali

Sotto il profilo operativo, la circolare ha dedicato specifica attenzione agli adempimenti dichiarativi in dogana, chiarendo che l’accesso all’importazione delle merci CBAM è subordinato alla corretta valorizzazione della dichiarazione doganale mediante l’utilizzo dei codici documento istituiti in ambito TARIC. In particolare, è stato precisato che i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sono tenuti a indicare in dichiarazione il numero di conto CBAM, attraverso il codice documento dedicato.

Nei casi in cui l’importazione avvenga in assenza della qualifica, la circolare ha chiarito che devono essere dichiarate le specifiche motivazioni di deroga o di esenzione previste dal Regolamento CBAM, mediante l’utilizzo dei relativi codici documento, tra cui quelli riferiti all’esenzione de minimis, alle merci originarie dell’Unione o dei territori esclusi, nonché alla deroga temporanea in pendenza della presentazione dell’istanza di autorizzazione.

Tali indicazioni assumono rilievo sostanziale, in quanto la corretta compilazione della dichiarazione doganale costituisce condizione necessaria per l’ammissibilità dell’operazione di importazione, con la conseguenza che l’assenza o l’errata indicazione dei codici prescritti comporta il blocco delle merci e l’attivazione delle conseguenti misure di controllo e, ove del caso, sanzionatorie.

5) Scadenze rilevanti e considerazioni conclusive

Alla luce dei chiarimenti forniti, risultano centrali le seguenti scadenze: il 31 dicembre 2025 segna il termine della fase transitoria, avviandosi dal 1° gennaio 2026, la fase definitiva; entro il 31 marzo 2026 è posto l’obbligo per la presentazione dell’istanza per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato; il 27 settembre 2026 segna invece il termine massimo di operatività della deroga.

Per quanto attiene i profili dichiarativi, il passaggio alla fase definitiva del CBAM ha comportato l’introduzione di un calendario articolato di adempimenti sostanziali.

In primo luogo, è stato previsto l’avvio del sistema di vendita dei certificati CBAM attraverso la piattaforma comune europea, la cui operatività è stata fissata al 1° febbraio 2027

Contestualmente, è stato introdotto l’obbligo di copertura trimestrale minima, in base al quale, a decorrere dal 2027, i dichiaranti devono detenere, alla fine di ciascun trimestre, un quantitativo di certificati CBAM pari ad almeno il 50 per cento delle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell’anno. 

Con riferimento agli adempimenti annuali, è stata stabilita la presentazione della dichiarazione CBAM entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 2027. 

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, sempre a decorrere dal 2027, è stato altresì previsto l’obbligo di restituzione dei certificati CBAM in misura corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. 

In relazione al primo anno di applicazione sostanziale, è stato disciplinato un meccanismo di riacquisto dei certificati in eccesso riferiti alle emissioni incorporate per l’anno 2026, che la Commissione europea è chiamata ad attuare entro il 31 ottobre 2027. Decorso tale termine, il sistema CBAM provvede alla cancellazione automatica dei certificati residui non utilizzati, con effetto dal 1° novembre 2027, al fine di evitare accumuli non coerenti con le emissioni effettivamente dichiarate.

La Circolare n. 36/2025 ha confermato che il CBAM rappresenta ormai un elemento strutturale della compliance doganale e fiscale, imponendo agli operatori economici un approccio preventivo e sistematico, fondato sulla mappatura dei flussi, sulla gestione delle soglie e su una corretta pianificazione degli adempimenti autorizzativi.

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