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LEGGE FINANZIARIA 2026: L'IPERAMMORTAMENTO

Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento

L'iperammortamento nella nuova legge di bilancio; tutte le regole e chi potrà usufruirne

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L’art. 1, comma 427, della Legge 30.12.2025, n. 199, introduce la maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028. in sostituzione dei crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0, la norma prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto con l’aliquota massima del 180% subordinatamente ai beni nuovi prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria.

L’AGEVOLAZIONE

Importo dell’investimento

% di maggiorazione

% di risparmio (IRES 24%)

Fino a € 2,5 milioni

180%

43,2%

Oltre e fino a € 10 milioni

100%

24,0%

Oltre e fino a € 20 milioni

50%

12,0%

L’agevolazione ha per oggetto esclusivamente:

  • i beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, indicati nell’allegato IV;
  • i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, indicati nell’allegato V.

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Per aggiornamenti segui il Dossier Super Ammortamento e Iper ammortamento 2019

1) Iperammortamento 2026: le modalità del riconoscimento del beneficio

In pratica, il conteggio delle quote di ammortamento va effettuato secondo le regole che sono indicate dagli artt. 102 e 103 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e nella dichiarazione dei redditi va indicata la quota di ammortamento aggiuntiva conteggiata nella misura del 180% o del 100% o del 50% a seconda dell’entità del costo dell’investimento. 

La stessa procedura va seguita nel caso di beni acquisiti in base ai contratti di locazione finanziaria.

Ad esempio, se il bene agevolato ha un costo di € 100.000 e la quota ordinaria di ammortamento è fissata nella misura del 20%, si ha:

anno

ammortamento

maggiorazione

Totale deduzione

1

  10.000

  18.000

  28.000

2

  20.000

  36.000

  56.000

3

  20.000

  36.000

  56.000

4

  20.000

  36.000

  56.000

5

  20.000

  36.000

  56.000

6

  10.000

  18.000

  28.000

totale

100.000

180.000

280.000


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2) Iperammoratamento: i soggetti interessati dall’agevolazione

Il beneficio è riservato ai soli soggetti che sono titolari di reddito d’impresa ch effettuano  investimenti che sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato per cui ne sono esclusi:

  • le imprese agricole;
  • le società semplici;
  • i soggetti che applicano il sistema forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della l. 23.12.2014, n. 190;
  • i soggetti che applicano sistemi forfetari di determinazione del reddito (ad es., agriturismo, enoturismo, ecc.);
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo;
  • i titolari di reddito da impresa occasionale, attratto nella classificazione di reddito diverso;
  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal r.d. 16.3.1942, n. 267, dal codice della crisi e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12.1.2019, n. 14, o da altre leggi speciali che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231;
  • le imprese che non rispettano:
    • le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
    •  il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi   previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.


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3) Iperammortamento 2026: le caratteristiche dell’investimento

La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari è riconosciuta per gli investimenti in :

  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla l. n. 199 del 2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs.8.11.2021, n. 199; compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), e c), del d.lgs. 9.12.2023, n. 181.

4) Iperammortamento 2026: le regole operative

Per poter fruire del beneficio, l’impresa deve trasmettere in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

L’agevolazione è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziarie con risorse nazionali ed europee che abbiano per oggetto i medesimi costi purché il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto innovativo e non porti a superare il costo che è stato sostenuto.

La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti a qualunque titolo per i medesimi costi ammissibili.

La maggiorazione del costo non si applica per gli investimenti che beneficiano dell’art. 1, comma 446, della l. 30.12.2024, n. 207, cioè per il credito di imposta se l’investimento è effettuato entro il 30.6.2026 qualora entro il 31.12.2025 l’ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti nella misura almeno pari al 20% del costo.

Se nel periodo di fruizione della maggiorazione avviene la cessione a titolo oneroso del bene agevolato ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la possibilità di fruire delle residue quote del beneficio. Tuttavia, questa regola si applica se nello stesso periodo del realizzo, l’impresa effettua la sostituzione del bene agevolato con un bene strumentale nuovo che ha caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene sostituito, il beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.

Ad un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy è demandato il compito di dare attuazione alla normativa.

L’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 21.12.2026 va determinato senza considerare l’agevolazione. 

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