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INIZIO ATTIVITÀ ENTI E ASSOCIAZIONI: NUOVO MODELLO AA5/6 DAL 18.11

Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6 dal 18.11

Inizio attivtà per soggetti diversi dalle persone fisiche: nuovo modello AA5/6, come presentarlo per ottenere il codice fiscale

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Con il Provvedimento n 491453 del 17 novembre le Entrate apportano modifiche al precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Le nuove regole entrano in vigore dal 18 novembre.

Scarica qui il Modello AA5/6 (pdf e pdf editabile) e istruzioni aggiornate.

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1) Inizio attività enti e associazioni: nuovo modello AA5/6: tutte le regole

Il Provvedimento prevede che in caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il modello può essere presentato direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite:

  • il servizio postale mediante raccomandata, 
  • PEC 
  • ovvero tramite un apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In caso di variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del 5 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in
via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.
È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
Attenzione al fatto che nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle seguenti modalità:

  • direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona
    fisica;
  • a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), 
  • ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.

Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché

una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.

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Allegato

Provvedimento AdE 491453 del 17.11.2025
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