L’art. 768-septies del Codice civile disciplina, oltre allo scioglimento, il caso di modifica del patto di famiglia: “il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”.
Due sono le fattispecie previste per lo scioglimento o la modifica del contratto: un nuovo contratto e il recesso.
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Il presente articolo è estratto dall’ebook “Il patto di famiglia” un volume monografico di taglio operativo e con ampio richiamo alla giurisprudenza più recente, che esamina gli aspetti civilistici, fiscali e successori connessi alla stipula del patto di famiglia, fornendo esempi pratici, riferimenti normativi e schemi utili per professionisti, notai, avvocati, consulenti fiscali e imprenditori.
1) Nuovo contratto e recesso
Nel caso sub 1), le parti concordano nell’annullare o modificare gli effetti del patto di famiglia. A tale nuovo contratto dovranno partecipare tutti i soggetti che hanno partecipato al contratto originario. Anche il contratto di scioglimento o modifica deve concludersi per atto pubblico.
Per quanto riguarda l’ipotesi sub 2) del recesso, esso può avvenire solo se espressamente previsto nel contratto originario e per i motivi convenzionalmente previsti.
Anche se non specificato, si ritiene che il diritto al recesso spetti ad ogni singolo soggetto che ha concluso il patto di famiglia. È consigliabile, qualora lo si preveda, regolamentare nel contratto il diritto di recesso e le sue modalità di attuazione.
Ad avviso di chi scrive, il recesso deve avere la stessa forma dell’atto a cui si riferisce e pertanto deve essere concluso per atto pubblico.
Il recesso nel patto di famiglia appare una opportunità particolarmente interessante in quanto permette una sorta di via di uscita in chiave retroattiva del passaggio di beni. Una simile opportunità è invero preclusa nel caso delle donazioni che possono essere revocate solo in casi molto marginali. La possibilità della revoca appare molto limitata anche in ipotesi di trust.
L’opportunità non è di poco momento in quanto la clausola potrebbe essere utilizzata ad esempio quando il disponente, che ha operato il ricambio generazionale attraverso il passaggio delle quote societarie ai discendenti, si trova in condizioni di indigenza ed i donatari della società non provvedono al suo sostentamento. La revoca è la via di uscita del disponente per rientrare in possesso dell’azienda al fine di venderla e vivere con gli introiti.
| L'articolo è estratto dall'eBook "Il patto di famiglia", un volume monografico sull’istituto del patto di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n. 55/2006, quale strumento per il passaggio generazionale dell’impresa familiare in un quadro di equilibrio tra esigenze aziendali e tutela dei legittimari. |
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2) In caso di controversie
L’art. 768-octies del Codice civile, infine, recita così: “le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.
Eventuali controversie inerenti alla formazione del patto di famiglia devono essere devolute preliminarmente ad uno degli organismi di conciliazione stragiudiziali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, contenente le disposizioni relative alla normativa sul rito societario. Anche se non è necessario indicare nell’atto la disciplina delle controversie, in quanto è la stessa legge a prevederle, è opportuno specificare a quale organismo di conciliazione si intenda demandarne la soluzione.
| L'articolo è estratto dall'eBook "Il patto di famiglia", una guida operativa, appena aggiornata, che esamina gli aspetti civilistici, fiscali e successori connessi alla stipula del patto, fornendo esempi pratici e riferimenti normativi. |
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3) Per un approfondimento
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I punti principali trattati dall’ebook “Il patto di famiglia” sono:
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