Con l’ordinanza n. 25643 del 18 settembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile – si è pronunciata su una controversia relativa al rapporto tra pensione privilegiata ordinaria e indennità di mobilità.
Giova ricordare che la pensione privilegiata è un trattamento pensionistico riconosciuto ai dipendenti pubblici – civili o militari – che abbiano riportato infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Non si tratta quindi di una pensione maturata per età o anzianità contributiva, ma di un beneficio connesso al danno alla salute subito nello svolgimento delle funzioni lavorative.
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1) La vicenda in esame
La controversia trae origine dal ricorso di un ex ufficiale dell’Aeronautica militare, titolare dal 1988 di pensione privilegiata ordinaria per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Successivamente assunto da Alitalia e licenziato nel 2012, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ottenendone l’erogazione. Tale prestazione ha comportato la sospensione della pensione privilegiata e la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte nel periodo di sovrapposizione. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo le due prestazioni incompatibili, e la questione è giunta in Cassazione.
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2) Decisione della Suprema corte e profili costituzionali
La Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici territoriali, ribadendo che l’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
In particolare, è stato precisato che la pensione privilegiata ordinaria non tabellare, pur derivando da causa di servizio, ha natura retributiva e non risarcitoria, distinguendosi così dalle pensioni di guerra o da quelle tabellari. Ne consegue che essa rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, comportando la sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza tuttavia incidere sul diritto complessivo alla pensione.
Profili costituzionali e decisione finale
La Corte ha escluso ogni profilo di incostituzionalità della disciplina vigente, richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale. È stato ribadito che spetta al legislatore stabilire limiti e incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali e che tale discrezionalità risponde all’esigenza di bilanciare il principio di solidarietà con quello di equilibrio della finanza pubblica. Pertanto, nel caso in esame, la Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato, confermando la legittimità della sospensione della pensione privilegiata durante la percezione dell’indennità di mobilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.