La Legge di Bilancio 2026 verrà approvata con il voto di fiducia per poi andare entro il 31 dicembre in GU.
Tra le novità della fase emendativa vi è una norma che introduce la Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.
Vediamo il dettaglio.
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1) Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA
L’articolo 134-bis, introdotto in sede referente, demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con
l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture
elettroniche intestate allo stesso cessionario.
Altresì, estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.
Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al
direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle
richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
La disposizione prevede altresì che tali modalità
implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. In più, è
prescritto che il procedimento rispetti le norme sulla protezione dei dati personali.
Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.
Ricordiamo che L’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.