Con la nota 6062 del 28 marzo 2024 il Ministero del lavoro è intervenuto per correggere le precedenti indicazioni sulle procedure riguardanti l'Assegno di inclusione ADI per le prime domande inviate.
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In particolare viene precisato che per le domande di assegno di inclusione inviate fino al 29 febbraio 2024, la scadenza per il primo incontro dei richiedenti con i servizi sociali dei Comuni di residenza, fissata al massimo a 120 giorni, si calcola dal momento in cui Inps ha inviato i dati al Comune e NON, come dice la norma, dalla data della firma del Patto digitale.
A questo fine si stanno anche aggiornando le piattaforme informatiche.
L'intervento si è reso necessario a causa dell'invio in ritardo, da parte dell'Inps ai Comuni, dei dati delle domande, partite già dal 18 dicembre 2023 dagli interessati ma inoltrate solo a fine gennaio, più di un mese dopo.
Ciò ha reso difficile, se non impossibile. predisporre , in particolare per i Comuni con più richieste, gli appuntamenti obbligatori con i servizi sociali, nei tempi stretti previsti dal decreto 48 2023.
La nota precisa comunque che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà dal momento della sottoscrizione del PAD.
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1) Assegno inclusione: colloquio in Comune o perdita dell'assegno
Il ministero ricorda che in ogni caso resta applicabile la decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del nucleo ad una convocazione .
Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, si conferma che resta valido il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD entro i quali i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In altre parole:
- Se entro 120 giorni non c'è stata convocazione da parte dei Servizi sociali, l’erogazione del beneficio viene sospesa, e puo essere riattivata a seguito dell’incontro.
- se entro il 120 giorni invece c'è stata la convocazione da parte dei servizi sociali e il nucleo beneficiario non si presenta senza giustificato motivo, decade dalla misura,ovvero perde definitivamente il diritto all'assegno di inclusione ADI (articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023).
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