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ASSEGNO INCLUSIONE: PRIME SOSPENSIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE AI SERVIZI

Assegno inclusione: prime sospensioni per mancata presentazione ai servizi

Inps inizia a sospendere i pagamenti per chi non si presenta ai servizi sociali . Le istruzioni sulle procedure e la ripresa dei pagamenti Quando decade il diritto

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Hanno iniziato a scadere  il 25 maggio scorso i termini per le domande di Assegno di inclusione  presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024  per presentarsi al primo appuntamento con i servizi sociali . L'incontro è obbligatorio per  l'attivazione del Patto obbligatorio per mettere a punto il percorso personalizzato di tutti i nuclei familiari beneficiari . 

Lo ricorda con il messaggio 2132 del 5 giugno l'INPS, spiegando che  tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte) Iniziano quini anche anche  le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine.  Viene anche ricordato che per le domande a partire dal primo marzo il conteggio dei termini è stato modificato a seguito della nota ministeriale)

Vediamo tutti i dettagli  sulle procedure anche per la ripresa dei pagamenti in caso di sospensione, nei paragrafi successivi .

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per tutti i dettagli sull'Assegno di inclusione leggi Assegno di inclusione 2024 tutte le regole e calendario pagamenti

1) Assegno inclusione: la nota ministeriale sulle scadenze per l'incontro con i Servizi

 Con la nota 6062 del 28 marzo 2024 il Ministero del lavoro è intervenuto per correggere le precedenti indicazioni sulle procedure riguardanti l'Assegno di inclusione ADI per le prime domande inviate.

In particolare viene precisato che per  le domande di assegno di inclusione inviate fino al 29 febbraio 2024,  la scadenza per il primo incontro  dei richiedenti con i servizi  sociali dei Comuni di residenza, fissata al massimo a 120 giorni, si calcola dal momento in cui  Inps ha inviato i dati al Comune e NON, come dice la norma, dalla data della firma del Patto digitale.  L'intervento si è reso necessario a causa  dell'invio in ritardo, da parte dell'Inps ai Comuni,  dei dati delle domande, partite già dal 18 dicembre 2023 dagli interessati ma inoltrate solo a fine gennaio, più di un mese dopo.  

Ciò ha reso difficile, se non impossibile. predisporre , in particolare per i Comuni con più richieste,  gli appuntamenti  obbligatori con i servizi sociali, nei tempi stretti previsti dal decreto 48 2023.

La nota precisa comunque che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà dal momento della sottoscrizione del PAD.

Il ministero ricorda che in ogni caso resta applicabile la decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del nucleo ad una convocazione . 

Per le domande  presentate a partire  dal 1° marzo 2024,  si conferma che resta valido il termine di 120  giorni dalla sottoscrizione del PAD  entro i quali  i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento   presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In altre parole:

  • Se entro 120 giorni non c'è stata convocazione da parte dei Servizi sociali,  l’erogazione del beneficio viene sospesa, e puo essere riattivata a seguito dell’incontro.
  • se entro il 120 giorni invece c'è stata la  convocazione da parte dei servizi sociali e il nucleo beneficiario  non si presenta  senza giustificato motivo, decade dalla misura,ovvero perde definitivamente il diritto all'assegno di inclusione ADI  (articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023).

2) Istruzioni INPS per evitare la sospensione dell'Assegno

L'istituto  nel messaggio 21 32 ricorda che  per conoscere la  situazione dei beneficiari 

  •  nell'area riservata sulla piattaforma SIISL è disponibile il  contatore dei 120 giorni;
  •  nel servizio “Assegno di inclusione (ADI)”,  sul sito www.inps.it  a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni.

Gli interessati devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali  ento i 120 giorni con le regole sopra citate

Viene specificato che  i Servizi sociali hanno a disposizione  nella piattaforma dedicata GEPI, gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l’indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni,  pertanto dovrebbero  convocare i nuclei familiari in tempo per  evitare la sospensione dell’erogazione della mensilità spettante oppure per sbloccare la sospensione già avvenuta.

ATTENZIONE:   E' possibile presentarsi anche senza convocazione.

Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono:

  1. •  “Avvenuto incontro” a seguito di convocazione;
  2. •  “Presentazione spontanea” di un componente del nucleo familiare;
  3. •  “Giustificato motivo” per la mancata presentazione del nucleo familiare.  

In quest’ultimo caso resta permane per i Servizi sociali l’obbligo  della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza.  

Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per il pagamento nello stesso mese

Quelle che verranno inserite successivamente  saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo e i I beneficiari recupereranno gli arretrati

Si ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

3) Assegno di inclusione : gli obblighi di incontri successivi

Il messaggio precisa ancora che i beneficiari  diversi da quelli obbligati al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso. restano esclusi  i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE  e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza (sempr che non siano unico componente adulto del nucleo).

I componenti tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa  invece dopo il primo incontro, devono, presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego o alle agenzia per il lavoro per aggiornare la propria posizione,  pena la sospensione del beneficio economico.


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