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IL DECRETO FISCALE È LEGGE: LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE

Il Decreto Fiscale è legge: le novità della conversione

Decreto fiscale: sinbtesi delle novità su CPB, accessi e ispezioni, reddito di lavoro autonomo e altro

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Il Decreto Fiscale 84 -2025 pubblicato in GU n 138/2025  ha terminato il suo iter di conversione . Il testo  della legge di conversione n. 108 2025 è apparso in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2025.

Diverse le novità approvate con emendamento, e tra queste la conferma del ravvedimento speciale per il CPB 2025-2026 e maggiori tutele per gli accessi e le ispezioni da parte ella GdF.

Ricordiamo che il DL già conteneva il differimento dei termini di versamento delle tasse delle partite IVA:

  • del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

Vediamo una sintesi dei contenuti piu rilevanti.

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1) Decreto fiscale: nuovo ravvedimento per il CPB

Tra le novità il Decreto Fiscale convertito in Legge, contiene la riapertura del ravvedimento speciale con una nuova sanatoria fiscale per i contribuenti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

Si consente di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata in base ai voti di affidabilità ottenuti per ciascun anno, se si aderisce al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

Per beneficiare della sanatoria l’adesione al CPB dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025, mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato entro il 15 marzo 2026.

Leggi anche: CPB, confermato il nuovo Ravvedimento speciale: i dettagli.

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2) Decreto Fiscale: maggiori tutele per gli accessi della GdF

Relativamente agli accessi e ispezioni della Guardia di Finanza, vengono stabiliti nuovi criteri per le verifiche fiscali.

In particolare si limitano i controlli tributari in aziende e studi professionali che dovranno essere motivati adeguatamente da Agenzia delle Entrate e Gdf.

In caso di accesso, ispezione e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso dovranno essere "espressamente ed adeguatamente indicate e motivate" negli atti di autorizzazione e nei verbali, stabilisce la nuova norma

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3) Decreto Fiscale: i contenuti di prima approvazione

Il primo testo prevedeva una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili

Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

  1. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
  2. gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

  • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
  • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
  • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

 Lo stesso decreto in ambito IVA, prevede:

  • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
  • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

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