La dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali (ENC) rappresenta ormai da anni non solo un passaggio obbligato per la compliance tributaria, ma anche un momento chiave di riflessione interna per misurare, in modo strutturato, la capacità dell'ente di operare nel rispetto delle finalità solidaristiche, conciliando gli obblighi contabili e fiscali con la missione istituzionale.
L'approvazione del Modello Redditi ENC 2025 segna un nuovo punto di snodo in questo percorso, includendo misure di dettaglio, nuove opportunità agevolative e aggiornamenti coerenti con la recente evoluzione normativa.
Per gli enti del Terzo Settore, chiamati sempre più spesso a operare in contesti economicamente rilevanti, la dichiarazione dei redditi assume un valore che travalica l'adempimento formale.
Essa si colloca all'interno di un sistema articolato di rendicontazione, che coinvolge il RUNTS, i bilanci sociali, le scritture contabili e le comunicazioni fiscali.
Il modello Redditi ENC, per come strutturato, è oggi uno strumento di rappresentazione complessiva della natura e dell'intensità delle attività svolte, e costituisce anche una leva di gestione strategica dei rapporti con il fisco e con gli stakeholders.
La presentazione del modello, fissata al 31 ottobre 2025 per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Nulla cambia rispetto agli anni precedenti in termini di scadenza: resta il principio, consolidato dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 322/1998, per cui il termine è legato alla chiusura dell'esercizio e non all'approvazione del bilancio. Se l'esercizio non è allineato all’anno solare, il termine sarà il decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio (es. 30 aprile 2026 per esercizio 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025).
Per il versamento delle imposte il riferimento normativo è l’articolo 17, comma 1 del Dpr 435/2001, che stabilisce che il pagamento del saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato entro il:
- 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, oppure
- 30 luglio, con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Questa regola vale anche per gli enti non commerciali, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio o del rendiconto.
Eccezioni: solo per l’IRES, leggi tutti i dettagli nell'articolo di Pamela Rinci su Blastonline.it
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