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AUTO AZIENDALI: GLI OPTIONAL SONO A CARICO DEL DIPENDENTE

Auto aziendali: gli optional sono a carico del dipendente

Risposta a Interpello 233 2025: gli optional non riducono il valore imponibile del fringe benefit

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L'Agenzia ha risposto nell'interpello 233 del 9 settembre 2025,  a una società che chiedeva chiarimenti sul corretto trattamento fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare, l’azienda intendeva offrire ai lavoratori la possibilità di richiedere optional sugli autoveicoli, sostenendone il costo tramite trattenuta in busta paga. La questione riguardava quindi la rilevanza di tali somme nel calcolo del fringe benefit, già determinato secondo le regole ordinarie.

Il datore di lavoro aveva precisato che la concessione del veicolo in sé avveniva a titolo gratuito e che l’unico esborso del dipendente riguardava appunto gli optionals. Ai fini fiscali, l’impresa richiamava l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il quale stabilisce che il valore del benefit auto aziendale va determinato in via forfetaria sulla base delle tabelle ACI e “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”. 

Secondo l’interpretazione proposta, anche le trattenute effettuate per il costo degli optionals avrebbero potuto ridurre l’imponibile.

1) La posizione della società: riduzione fringe benefit

L’istante riteneva che la disposizione normativa non imponesse un collegamento diretto tra la somma trattenuta e l’uso personale del veicolo, ma si limitasse a riconoscere la possibilità di sottrarre dal valore del fringe benefit qualsiasi importo versato in relazione al mezzo aziendale

A supporto di tale lettura venivano richiamate le circolari ministeriali n. 326 del 23 dicembre 1997 e n. 1/E del 19 gennaio 2007, nelle quali si afferma che l’importo imponibile è forfetario e prescinde dai costi effettivi di utilizzo e dalla percorrenza reale.

Inoltre, veniva osservato che, nella predisposizione delle tabelle ACI, il costo chilometrico di esercizio tiene conto del prezzo di listino del veicolo ma non degli optional. 

Da ciò, secondo la società, derivava che la spesa per gli accessori aggiuntivi sostenuta dal dipendente, mediante trattenuta, dovesse essere considerata riduttiva del valore del benefit imponibile. L’azienda concludeva quindi che le somme relative agli optional, in quanto collegate al veicolo concesso in uso promiscuo, avrebbero dovuto diminuire la base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

2) L'Agenzia: imponibile tabelle Aci non riducibile

L’Amministrazione finanziaria ha respinto l’interpretazione proposta. 

L’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, previsto dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, ribadendo che:

  1. ogni somma o valore percepito in connessione con il rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile,
  2. la  deroga introdotta dal comma 4, lettera a), riguarda esclusivamente la determinazione forfetaria del valore del veicolo in uso promiscuo, calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto delle somme corrisposte dal dipendente per la possibilità di utilizzarlo anche a fini personali.

Secondo l’Agenzia, le somme versate dal lavoratore per optional aggiuntivi non rientrano in questa previsione, poiché non attengono al godimento del veicolo in sé ma costituiscono spese per beni ulteriori, non considerati nelle tabelle ACI. 

Di conseguenza, esse non possono ridurre il valore imponibile del fringe benefit, che resta determinato in via forfetaria, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. 

Le trattenute operate in busta paga per gli optionals vanno quindi considerate come spese personali del dipendente e incidono unicamente sul netto percepito, senza alcun effetto sul reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Leggi sullo stesso tema Auto aziendali: chiarimenti sulle ricariche elettriche

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