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AUTO AZIENDALI E RICARICHE ELETTRICHE: CHIARIMENTO DELL’AGENZIA

Auto aziendali e ricariche elettriche: chiarimento dell’Agenzia

Fringe benefits: la risposta n. 237/2025 chiarisce il trattamento fiscale delle ricariche per le auto aziendali concesse in uso promiscuo

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Con la risposta n. 237/2025 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate  fornisce chiarimenti  in merito al trattamento fiscale delle   ricariche per  veicoli elettrici e ibridi plug-in i cui costi siano sostenuti tramite card aziendali.

 In particolare si chiedeva come definire il  reddito tassabile in capo ai dipendenti,  nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato  stabilito dalla Società,  posto che a norma di legge il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI,  al netto della  la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente” . Ecco la vicenda e la risposta dell'amministrazione finanziaria.


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1) Il caso

L'azienda  affermava che la policy interna già in vigore stabiliva che, per i dirigenti con auto in uso promiscuo, le spese di carburante restassero a carico dell’azienda entro un limite annuo prefissato, con eventuale fatturazione al dipendente delle eccedenze per uso privato.

 La stessa modalità di gestione  sarebbe stata  ipotizzata per le vetture elettriche, attraverso l’uso di una card dedicata alle ricariche presso colonnine pubbliche, con addebito diretto alla società. 

L’istante chiedeva:

  • se tale beneficio potesse essere escluso da tassazione, essendo i costi di ricarica già ricompresi nel valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI, e
  • se fosse possibile ridurre il fringe benefit in caso di trattenuta al dipendente per chilometri extra.  

Nell’interpretazione prospettata, l’energia elettrica rappresenta a tutti gli effetti un “carburante” incluso nelle tabelle ACI, come già accade per benzina e diesel. Pertanto, secondo la società, la card per la ricarica non dovrebbe generare un ulteriore reddito tassabile per il dipendente, essendo già considerata nella base forfetaria determinata ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR (d.P.R. 917/1986). 

Inoltre, poiché la norma prevede la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, si riteneva che gli importi richiesti per l’uso privato eccedente potessero abbattere il valore convenzionale ACI da assoggettare a tassazione. 

Secondo l'azienda l'impostazione trovava sostegno  in precedenti chiarimenti di prassi, che avevano ricondotto l’elettricità nell’ambito dei benefici riservati  ai carburanti tradizionali, per evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di veicoli.

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2) La risposta dell'Agenzia

L'Agenzia ha confermato solo in parte la soluzione prospettata.   Infatti:

  1.  in primo luogo, è stato confermato che la fornitura di energia elettrica da parte del datore di lavoro per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo non genera reddito imponibile, poiché già considerata nei valori forfetari ACI. Pertanto, l’utilizzo della card aziendale per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile, a prescindere dall’uso privato o aziendale del mezzo. 
  2. Sul secondo punto , invece, l’Amministrazione ha escluso la possibilità di ridurre il valore convenzionale ACI per effetto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per chilometri eccedenti. 

Richiamando la natura forfetaria del criterio fissato dalla legge, viene infatti ribadito che la determinazione del fringe benefit prescinde dai costi effettivi sostenuti e dalle percorrenze reali, rimanendo ancorata al totale costo di percorrenza definito dalle tabelle ACI. Di conseguenza, eventuali rimborsi richiesti al lavoratore per uso privato devono essere trattenuti in busta paga, senza incidere sul calcolo del valore tassabile.

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