Con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione, ai fini contributivi e assistenziali, del beneficio del cosiddetto “trascinamento di giornate” riferito all’anno 2025, previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991.
Il documento ricorda le condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché gli adempimenti richiesti alle aziende agricole e alle Strutture territoriali dell’Istituto ai fini della corretta compilazione degli elenchi nominativi annuali.
Le indicazioni sono di particolare rilievo per i datori di lavoro agricoli operanti in territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e per i consulenti che li assistono nella gestione degli obblighi previdenziali, poiché incidono direttamente sull’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2025.
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1) Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento
Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:
- a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
- b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.
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2) Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimento e scadenza
Dal punto di vista operativo, la circolare distingue chiaramente gli adempimenti a carico delle aziende agricole e quelli demandati alle Strutture territoriali INPS. Le aziende interessate devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, disponibile sul sito INPS nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Per misure emergenziali straordinarie. La dichiarazione deve fare riferimento alle aree effettivamente delimitate come calamitate dalle Regioni competenti. Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la richiesta del beneficio non avviene tramite procedura telematica: in questi casi, i concedenti sono tenuti a trasmettere alle Strutture territoriali INPS il modulo SC95, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale.
La trasmissione del modulo deve avvenire entro il 24 febbraio 2026, termine fissato per consentire all’Istituto la validazione delle istanze prima della formazione degli elenchi annuali 2025.
Le Strutture territoriali INPS operano tramite la procedura interna “DDC – Dichiarazioni di Calamità”, disponibile nel portale intranet dell’Istituto. L’operatore verifica la coerenza dei dati dichiarati con i decreti o le delibere regionali già inseriti in procedura e procede all’approvazione o al rigetto dell’istanza. In caso di reiezione, è obbligatoria l’indicazione puntuale delle motivazioni.
Tutte le operazioni dovranno essere completate entro il 6 marzo 2026, data oltre la quale non sarà possibile garantire l’inserimento corretto dei dati negli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2025
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