Il 2025 si è caratterizzato per una forte iniziativa dell’Unione europea nella promozione di accordi di libero scambio: MERCOSUR, Indonesia e India sono sicuramente i tre principali obiettivi della nuova politica commerciale unionale. In questo contesto, la bozza dell’Accordo di libero scambio UE-India assume un rilievo particolare; il presente intervento offre un focus sulla bozza, ancora da completare, dell’accordo di libero scambio con l’India poiché:
- quest’ultima rappresenta un partner importante dell’economie dei paesi UE;
- il sistema delle preferenze generalizzate verrà in parte sospeso tra il 2026 e il 2028 determinando l’eliminazione il trattamento preferenziale concesso unilateralmente dall’Unione europea. Al riguardo si ricorda il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1909 della commissione del 24 settembre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sospensione per gli anni 2026-2028 di talune preferenze tariffarie concesse ad alcuni paesi beneficiari dell'SPG.
L’analisi del testo provvisorio consente già oggi di cogliere alcuni snodi cruciali per la pianificazione doganale.
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1) Il contesto negoziale e la svolta della politica commerciale UE
L’Accordo di libero scambio con l’India si inserisce in una più ampia strategia dell’Unione europea volta a rafforzare la propria proiezione commerciale globale. Tale focus, infatti, può iniziare dal comunicato stampa del 27 settembre 2025 con cui il commissario UE Šefčovič ha dichiarato: “Trade is one of the cornerstones of the EU-India Strategic Agenda – and it is essential to maintain steady efforts on both sides to strengthen the momentum”.
Parimenti nel Report del Quattordicesimo Ciclo di Negoziati su un Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e India tenutosi a Bruxelles tra il 6 e il 10 ottobre 2025: “Il quattordicesimo ciclo di negoziati per un ALS UE-India si è svolto a Bruxelles tra il 6 e il 10 ottobre 2025. Come nei cicli precedenti, l'attenzione dei negoziatori si è concentrata sui pilastri fondamentali di un futuro accordo, con l'obiettivo di avvicinarsi a un pacchetto di accesso al mercato economicamente significativo.[...]. Scambio di merci (Trade in Goods): “Le discussioni hanno consentito uno scambio costruttivo sul testo del capitolo sul commercio di merci e sulle offerte di accesso al mercato, ma non hanno prodotto alcun progresso significativo. Per quanto riguarda l'accesso al mercato, entrambe le parti hanno espresso le proprie aspettative in termini di liberalizzazione tariffaria, linee rosse e flessibilità, sia sui livelli di liberalizzazione che sulla schedulazione dello smantellamento tariffario. Le discussioni proseguiranno tra una sessione e l'altra” e “Regole di origine (RoO. Rules of Origin) Durante questo ciclo sono state programmate venti sessioni di negoziati, nell'arco di due settimane di negoziazione. Durante la prima settimana, i negoziatori hanno portato avanti le discussioni sulle Regole specifiche per prodotto (PSR), con progressi in molte categorie di prodotti. Per quanto riguarda la Sezione B, le discussioni sono proseguite, con entrambe le parti che hanno esplorato possibili soluzioni”.
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2) I principi generali dell’accordo: liberalizzazione e trasparenza doganale
Entrando più nello specifico del testo provvisorio dell’accordo di libero scambio bisogna indicare alcuni dei principi generali la cui conoscenza è utile per una corretta pianificazione doganale e per la gestione del contenzioso:
- l’impegno delle parti contraenti ad eliminare il dazio sui prodotti originari della controparte seguendo una tabella di eliminazione dei dazi.
- L’impegno ad eliminare ogni protezione indiretta a beni prodotti nel territorio nazionale.
- Obbligo di abolire monopoli all’importazione, esportazione e ogni tipo di proibizione e restrizione nei flussi doganali di beni.
- L’obbligo per ciascuna parte contraente di indicare tempestivamente tutte le tasse e gli oneri che impone in relazione all' importazione o all'esportazione, in modo tale da consentire a governi, commercianti e altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tali informazioni dovranno includere il motivo della tassa o dell'onere per il servizio fornito connesso alle operazioni doganali, l'autorità responsabile, le tasse e gli oneri che saranno applicati e quando e come il pagamento deve essere effettuato. Quindi, si può affermare che viene imposto un obbligo generale di trasparenza delle Amministrazioni doganali.
Tali principi generali rappresentano l’applicazione del disegno legislativo di effettuare una liberalizzazione degli scambi tra i territori doganali dell’Unione europea e quello dell’India.
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3) Origine preferenziale e operatività doganale: i profili più critici
Con riferimento a disposizioni più impattanti sull’operatività doganale si ricordano i seguenti istituti.
Viene in primo luogo la gestione dell’origine preferenziale e cioè lo status che consente l’attribuzione di un trattamento daziario privilegiato.
L’articolo 2 della bozza di accordo in esame prevede le seguenti categorie di beni cui poter applicare l’origine preferenziale:
- prodotti interamente ottenuti. (si ricordano: a) prodotti minerali estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino; piante e prodotti vegetali ivi coltivati o raccolti; animali vivi ivi nati e allevati; prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati; prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati; prodotti ottenuti dalla caccia o dalla pesca ivi praticate; prodotti ottenuti dall'acquacoltura ivi praticata, se organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, nasconoo sono allevati da stock di semi quali uova, uova, avannotti, avannotti, larve, parr,smolt o altri pesci immaturi in fase post-larvale mediante intervento nella processi di allevamento o crescita volti a migliorare la produzione, quali il ripopolamento regolare,l'alimentazione o la protezione dai predatori; prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori di qualsiasi mare territoriale da una nave di una parte contraente, prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una Parte esclusivamente con i prodotti interamente originari, i prodotti estratti dal fondo o dal sottosuolo marino al di fuori di qualsiasi mare territoriale,a condizione che la Parte o la persona di tale Parte abbia il diritto di sfruttare o lavorare tale fondo o sottosuolo; rifiuti e avanzi derivanti da operazioni di produzione ivi svolte; i rifiuti e avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, a condizione che tali prodotti siano idonei solo al recupero di materie prime;
- beni ivi fabbricati esclusivamente da prodotti fabbricati esclusivamente con materiali originari di una parte contraente;
- prodotti fabbricati in tale Parte che incorporano materiali non originari purché soddisfino i requisiti indicati dalle regole d’origine specifiche per ogni singolo prodotto
In generale, se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati come non originari quando tale prodotto diviene un componente di un altro bene.
Bisogna considerare anche l’aspetto territoriale dell’origine preferenziale poiché l'acquisizione del carattere originario deve essere effettuata senza interruzione in India o nell' Unione Europea. Infatti, in caso di dubbio relativo ad eventuali alterazioni del prodotto avvenute durante il trasposto tra i due territori doganali,l'autorità doganale della Parte importatrice può richiedere all'importatore di fornire la prova di conformità, che può essere fornita con qualsiasi mezzo, inclusi documenti di trasporto contrattuali quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o numerazione dei colli o qualsiasi prova relativa al prodotto stesso. E’ quindi importante essere in grado di poter provare in ogni momento la non alterazione della composizione del bene adoperata per il calcolo dell’origine.
L’origine preferenziale potrà essere richiesta dall’importatore attraverso le seguenti modalità:
(a) esibendo un’attestazione di origine attestante che il prodotto è originario, rilasciata dall'esportatore; o
(b) attraverso la sua conoscenza dell'origine del prodotto (importer’s knowledge).
Qualora l’importatore non abbia richiesto il trattamento preferenziale al momento dell’importazione l’Amministrazione doganale concede il trattamento tariffario preferenziale rimborsando i dazi doganali in eccesso a condizione che:
(a) la richiesta di trattamento tariffario preferenziale venga presentata entro e non oltre tre anni dalla data di importazione, o entro un periodo di tempo più lungo specificato nelle leggi e nei regolamenti della Parte importatrice;
b) l'importatore fornisce la base per la richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del protocollo d’origine indicato nella bozza dell’accordo;
c) il prodotto sarebbe stato considerato originario in caso di richiesta tempestiva del trattamento tariffario.
Il testo dell’attestazione d’origine, attualmente disponibile in bozza, è il seguente:
(Period: from …………… to …………)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……...)
Declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...……… preferential
origin.
(Place and date)
(name of the exporter)
L’attestazione d’origine è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata rilasciata.
Può essere adoperata per:
(a) una singola spedizione di uno o più prodotti importati in una Parte, oppure;
(b) spedizioni multiple di prodotti identici in una Parte entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non può superare i dodici mesi.
Si ricorda, poi, la gestione dell’origine non preferenziale. Infatti, l’India riconosce l’impiego della dicitura “made in Europe” o equivalente. Tratta l’Unione europea come un unico territorio doganale.