Con l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge di conversione del DL 19/2025 (il cosiddetto “DL Bollette”), è stata confermata la modifica alla legge di bilancio 2025 in materia di tassazione dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo dei veicoli aziendali. Tutti gli operatori del settore e una autorevole circolare di ASSONIME avevano infatti obiettato sulla retroattivita della norma .
Restava comunque irrisolto il criterio relativo al momento di applicabilità della norma modificata (ordine dell'auto o contratto con il dipendente )
In una nuova circolare, N. 10 del 3 luglio 2025 l'agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti definitivi (v. ultimo paragrafo).
Ricordiamo di seguito anche tutti i dettagli sulla disciplina in vigore.
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1) Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025 sulle auto aziendali
La Legge di Bilancio 2025 (legge 234 2024), ha introdotto novità in merito alla tassazione dell'uso promiscuo delle auto aziendali concesse ai dipendenti, con l'obiettivo di incentivare la transizione ecologica e il rispetto degli obiettivi di sostenibilità climatica.
Per questo motivo, è stato modificato l'articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), ridefinendo la tassazione per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo in modo differenziato, come segue
- Norma generale Dal 1° gennaio 2025, la base imponibile per il calcolo del reddito da lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo delle auto sarà pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo i costi chilometrici stabiliti dalle tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.
- Eccezione per veicoli a basse emissioni: la base imponibile è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Le nuove regole si applicano ai contratti di assegnazione ai dipendenti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.
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2) Il problema e le reazioni al blocco del primo emendamento
La Commissione Bilancio della Camera, nel corso dell'esame per la conversione del DL Bollette, aveva respinto l'emendamento concernente una possibile norma di salvaguardia riguardante le auto aziendali. La motivazione della bocciatura in Commissione è legata all'estraneità di materia, che impedisce di inserirla nel testo di legge.
L'emendamento sopracitato nasceva dal problema evidenziato da imprese e associazioni per cui per i veicoli elettrici o ibridi che saranno assegnati quest'anno ai dipendenti ma ordinati già l'anno scorso le agevolazioni non sono applicabili, con conseguenti forti disparità tra i contribuenti. La modifica avrebbe previsto una deroga per le assegnazioni ai dipendenti effettuate fino al 30 giugno 2025.
L 'associazione Aniasa, che rappresenta le società di noleggio, ha espresso una forte preoccupazione per la decisione della Commissione , evidenziando come l'incertezza normativa abbia già causato un calo nelle immatricolazioni di circa 70.000 veicoli, con una perdita stimata di 2,5 miliardi di euro sul PIL.
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3) L'intervento di Assonime sui destinatari delle novità
Sul tema delle regole fiscali applicabili alle auto aziendali date in uso promiscuo, in seguito all'introduzione di nuove disposizioni nella legge di Bilancio 2025, la circolare n. 7/2025 di Assonime è intervenuta affermando che le vecchie regole fiscali (in vigore fino al 31 dicembre 2024) dovrebbero continuare ad applicarsi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo entro il 2024, evitando l'applicazione del criterio del valore normale e mantenendo la determinazione forfettaria basata sulle tariffe ACI.
Nello specifico Assonime sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti cambiamenti introdotti nel 2020, la legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina transitoria specifica .
Inoltre la circolare evidenzia che la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 indica gli effetti finanziari delle nuove disposizioni solo con riferimento alle auto immatricolate e assegnate dal 2025.
Questo suggerisce che le precedenti disposizioni debbano rimanere in vigore e applicabili
- ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- ai veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025;
- ai veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.
Ancora Assonime argomenta che applicare retroattivamente le nuove regole alle auto concesse in uso promiscuo sulla base delle normative precedenti va contro il principio del legittimo affidamento dei contribuenti interessati.
NOVITA': E' disponibile il tool di simulazione delle nuove detassazioni previste per il 2026 con aggiornamenti gratuiti fino alla approvazione definitiva della nuova legge di bilancio
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4) Detraibilità auto 2024/25 il regime transitorio approvato
La nuova norma proposta dai relatori di maggioranza introduce il nuovo comma 48-bis all’articolo 1 della legge n. 207/2024, stabilendo che la vecchia disciplina fiscale – quella in vigore fino al 31 dicembre 2024 – continui ad applicarsi non solo ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, ma anche a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti fino al 30 giugno 2025.
La misura consente quindi a datori di lavoro e dipendenti di beneficiare del vecchio regime fiscale per un periodo transitorio.
Tuttavia, restava il nodo dell’ambiguità legata al momento determinante per l’applicazione del regime: ancora secondo Aniasa, dovrebbe essere l’ordine, non la consegna, a determinare il trattamento fiscale, altrimenti si rischiano ulteriori disparità.
Si sottolinea infatti che non sono rari i ritardi nella consegna dei veicoli – spesso legati a fattori produttivi e logistici indipendenti dalla volontà delle parti.
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5) Chiarimenti dell'Agenzia nella circolare 10 del 3.7.2025
La circolare n. 10/2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire definitivamente i criteri per determinare il fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 207/2024 che hanno previsto la detraibilità del 50% del costo riferito a 15.000 km annui (calcolato secondo le tabelle ACI), con percentuali ridotte (10% o 20%) per veicoli elettrici o ibridi plug-in.
Grazie alla disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis L. 207/2024, introdotto dal DL “Bollette”), resta applicabile il regime previgente ai veicoli:
- Concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- Ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, a prescindere dalla data di stipula del contratto.
In particolare, sui dubbi espressi da Assonime, viene specificato che ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, è rilevante la data di consegna al dipendente e la presenza dei requisiti di immatricolazione e stipula contratto nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2025.
Inoltre, se il veicolo gode di un regime più favorevole secondo le nuove regole (es. elettrico), l’Agenzia consente comunque di applicare quest’ultimo.
Infine, in caso di proroga del contratto si applica il regime originario, mentre nella riassegnazione a un altro dipendente va considerata la normativa in vigore al momento della nuova concessione.