La legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere".
Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.
Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.
Per usufruirne, i datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione nel 2025 devono presentare domanda entro il 30 aprile prossimo.
La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )
INPS ha fornito le nuove istruzioni con il messaggio 3804 del 16 dicembre 2025.
Vediamo di seguito come funziona l'agevolazione e come si richiede.
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1) Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda
Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro privati devono:
- accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
- Selezionare l’anno di riferimento 2025 e
- compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”
ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2026, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2025.
Il modulo telematico richiede la compilazione di:
- Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
- Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
- Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
- Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
- Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.
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2) Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari
Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:
- Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
- Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
- Dati retributivi e aziendali che comprendono
- Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
- Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
- Eventuali modifiche alla certificazione:
Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
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3) Cosa succede dopo la presentazione della domanda
INPS precisa nel messaggio che le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2026). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.
Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.
ATTENZIONE Sono stanziati 50 milioni di euro,; in caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.
L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.
È importante sottolineare anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.
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4) Novità richieste precedenti
Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento , l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda già presentata la
richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.
Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:
- preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
- successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite ulteriori indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, INPS rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.
ATTENZIONE il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.
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