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LEGGE DI BILANCIO 2026: NUOVI INCENTIVI PER ASSUNZIONI (ANCHE NELL’AREA ZES)

Legge di bilancio 2026: nuovi incentivi per assunzioni (anche nell’area Zes)

Novità per le agevolazioni nelle assunzioni anche nella ZES: contiene la Legge di Bilancio 2026

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La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce nell’ordinamento nuove fattispecie di esonero contributivo volte a incentivare l’occupazione attraverso la riduzione del cuneo fiscale a carico dei datori di lavoro. 

Sotto il profilo sistematico, occorre far presente la mancata proroga delle agevolazioni previste dal c.d. "Decreto Coesione" (D.L. n. 60/2024), la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2025. 

Attualmente risulta al vaglio del Parlamento - in sede di conversione del Decreto Milleproroghe - un emendamento governativo volto a una parziale proroga temporanea di tali misure

Allo stato attuale, così come previsto dalla Legge di bilancio, le novità in materia di incentivi all’occupazione, si incardina su due direttrici principali: le assunzioni in area ZES e l’incremento occupazionale per le madri lavoratrici in condizione di svantaggio.

L’obiettivo del legislatore è infatti quello di “di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali” (art. 1, comma 153).

1) L’incentivo per le assunzioni nella Zona Economica Speciale (ZES)

L’art. 1, comma 153, della L. n. 199/2025 interviene appunto sulla disciplina della ZES Unica, la cui perimetrazione territoriale è stata recentemente estesa dalla L. n. 171/2025 ai territori delle regioni Marche e Umbria, aggiungendosi alle originarie aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Sotto l’aspetto tecnico-operativo, la norma delinea un esonero parziale dalla contribuzione previdenziale, rimettendone tuttavia la quantificazione e le modalità attuative a un successivo Decreto Ministeriale di natura non regolamentare, previa concertazione tra il MLPS e MEF, sentiti INAPP, INPS e CNEL.

  • Ambito soggettivo e oggettivo: il beneficio è rivolto ai datori di lavoro privati (imprenditori e non) per assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le trasformazioni di contratti a termine preesistenti e i rapporti a tempo parziale.
  • Limiti di spesa e monitoraggio: il legislatore ha previsto un plafond di spesa pari a 154 milioni di euro per il 2026, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028. L’erogazione è subordinata al monitoraggio dell’INPS, con facoltà di rigetto delle istanze in caso di scostamento rispetto agli stanziamenti previsti.
  • Durata (ma efficacia sospesa): Si evidenzia che, pur essendo la misura riferita all’anno solare 2026, la sua concreta fruibilità è condizionata all’emanazione del citato decreto interministeriale. Il beneficio contributivo avrà comunque durata di 24 mesi.

2) Sostegno all’occupazione di donne svantaggiate con prole numerosa

L’art. 1, comma 210, introduce invece una misura di favore per l’assunzione di donne con almeno tre figli minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

  • Misura del beneficio: l’esonero è pari al 100% della quota contributiva a carico del datore di lavoro, nel limite edittale di 8.000 euro annui. Restano esclusi dall’agevolazione i premi e i contributi INAIL.
  • Durata del regime agevolato. Il legislatore gradua il beneficio in base alla tipologia contrattuale: 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, 12 mesi per il tempo determinato (anche in somministrazione) e 18 mesi in caso di stabilizzazione del rapporto (con trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine).
  • Compatibilità e cumulo: la misura è compatibile con la deduzione del costo del lavoro prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023. Non si applica tuttavia ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. 
  • Sotto il profilo del diritto unionale, la misura appare riconducibile al regime “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831), non configurando dunque un aiuto di Stato necessitante di autorizzazione ex artt. 107 e 108 TFUE. 

Infine, l’esonero contributivo qui in analisi viene riconosciuto nei seguenti limiti di spesa: 

Anno 2026

5,7 milioni di euro 

Anno 2027

18,3 milioni di euro

Anno2027

24,7 milioni di euro

Anno 2029

25,3 milioni di euro

Anno 2030

25,9 milioni di euro

Anno 2031

26,5 milioni di euro 

Anno 2032

27 milioni di euro

Anno 2033

27,6 milioni di euro

Anno 2034

28,2 milioni di euro

Anno 2035

28,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2035

 

 Al riguardo, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al MLPS e al MEF. 

Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo.

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5)

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