Con la legge di bilancio 2024 sono stati incrementati i fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) . Leggi in merito l'articolo Nuovi fondi per le donne vittime di violenza
Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione rinviando ad un nuovo messaggio le istruzioni per la fruizione in Uniemens .
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1) Sgravio contributivo vittime di violenza: i requisiti
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni
- residenti nel territorio italiano
- cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
- disoccupate ( a norma del art 19 d.lgs 150 2015) e
- beneficiarie del Reddito di libertà oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, della Provincia Autonoma di Trento)
La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024 lo sgravio quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.
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2) Sgravio contributivo vittime di violenza misura e durata
L’esonero contributivo in esame spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
- anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa
- anche a scopo di somministrazione.
- effettuate nel triennio 2024-2026
Consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i premi INAIL
La soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.
3) Sgravio contributivo vittime di violenza: fondi a disposizione e cumulabilità
L’esonero contributivo per le donne vittime di violenza legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:
- 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
- 4 milioni di euro per l'anno 2025;
- 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
- 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
- 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.
Potrà essere cumulato, se c’è capienza con altre agevolazioni che non prevedano divieti, Ad esempio :
- risulta cumulabile con l'esonero per le lavoratrici madri mentre
- non è cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile.
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ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.
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