L'organismo italiano di contabilità i data 17 settembre informa della apertura della consultazione pubblica fino al 18 novembre della bozza del principio OIC 30 Bilanci intermedi.
Viene precisato che eventuali osservazioni sul principio e le risposte alle domande ivi contenute vanno inviate:
- all’indirizzo e-mail [email protected]
- o via fax al numero 06.67766830.
Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
Inoltre, si specifica che la bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione.
La versione definitiva dell’OIC 30 sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.
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1) Bilanci intermedi: aperta la consultazione per l'OIC 30
Il comunicato stampa datato 17 settembre dell'OIC ha evidenziato che la principale indicazione della bozza di OIC30 è che le imposte intermedie sul reddito vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.
Inoltre, nella bozza posta in consultazione viene chiesto ai partecipanti di pronunciarsi sull’impostazione adottata da OIC, e se preferirebbero un approccio alternativo come quello di calcolare le imposte del bilancio intermedio applicando l’OIC 25 “Imposte sui redditi” e quindi utilizzando l’aliquota fiscale in vigore al termine del periodo intermedio come se a tale data dovessero pagare le imposte.
La nuova bozza di principio disciplina unicamente i temi tecnico-contabili dei bilanci intermedi e prevede regole per la redazione dei bilanci intermedi differenziate a seconda della categoria dimensionale di appartenenza.
Il contenuto del principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d’esercizio.
Sulla base di tale assunto la bozza esplicita che l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non possa essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto per il bilancio d’esercizio.
Al fine di agevolare la redazione del primo bilancio intermedio è stato precisato che la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.
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