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IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE/
IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IRAP, l'Imposta regionale sulle attività produttive, colpisce il valore della produzione ovvero il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria. La sua applicazione è stata accompagnata sin dalla nascita da dubbi di costituzionalità che tuttora pesano sull'imposta, in quanto il suo presupposto si poggia sulle attività autonomamente organizzate.
Ravvedimento Irap per mancato versamento degli acconti
L’Irap in eccesso può essere recuperata nel Mod. Unico. Coloro che non sono più tenuti a versare l’imposta e a presentare il mod. Irap possono recuperare l’eventuale credito riportandolo nella sezione II del quadro RX del Mod. Unico.
Il versamento del secondo acconto dell’IRAP relativo al valore della produzione conseguito nel 2010, deve essere effettuato entro il 30/11/2010 per i soggetti Irpef, siano essi persone fisiche o società di persone. Di seguito vengono analizzate le diverse modalità di determinazione e di versamento dell’acconto IRAP rinviando ad un altro approfondimento per le modalità della determinazione dell’acconto IRPEF.
L’alternatività delle deduzioni Irap 2010
Maggiorazioni dell’aliquota dell'Irap nella misura di 0,15 punti percentuali e dell’addizionale regionale all’Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali, per le Regioni lazio, Campania, Molise e Calabria - Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 2 Luglio 2010.
Con l'ordinanza del 24 giugno 2010 n. 15249 la Corte di Cassazione afferma che non è soggetto a Irap il piccolo imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali
Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 22 Giugno 2010 n. 56<br> Chiarimenti in merito al regime Irap da applicare ai differenziali di interessi derivanti dagli strumenti finanziari di copertura (cd. derivati).
E' stato infatti previsto lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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