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IRAP, IN UNICO L’ECCEDENZA NON COMPENSATA

Irap, in Unico l’eccedenza non compensata

L’Irap in eccesso può essere recuperata nel Mod. Unico. Coloro che non sono più tenuti a versare l’imposta e a presentare il mod. Irap possono recuperare l’eventuale credito riportandolo nella sezione II del quadro RX del Mod. Unico.

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Gli imprenditori e i professionisti che fino all’anno scorso erano soggetti all’Irap e hanno presentato la relativa dichiarazione, ma che quest’anno hanno deciso di ritenersi esclusi dal tributo regionale, possono riportare direttamente nel quadro RX del Modello Unico 2011 l’eventuale credito indicato nel Modello Irap 2010.
Il fatto che dal 2008 la dichiarazione Irap viaggi autonomamente non impedisce il riporto dell’eccedenza versata nel modello Unico. Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E del 29.07.2011.

1) L’eccedenza Irap nella sezione II del quadro RX

Con la risoluzione 79/E del 29.07.2011 l’Agenzia delle Entrate ha risolto il problema su come recuperare il credito irap spettante e non ancora utilizzato, per i contribuenti che non sono più tenuti alla presentazione della dichiarazione e quindi si trovano nell’impossibilità di evidenziare tale credito. Sempre secondo l’Agenzia, il fatto che dal 2008 (art. 1, comma 52, L. 244/2007) la dichiarazione Irap debba essere presentata autonomamente, non preclude la possibilità di esporre in Unico tale eccedenza.
Pertanto, gli imprenditori e i professionisti che quest’anno, a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione, si ritengono esclusi dall’Irap, possono recuperare l’eventuale credito indicato l’anno scorso nel modello Irap e non ancora compensato, riportandolo direttamente nel modello Unico 2011. Deve essere a tal fine utilizzata la sezione II del quadro RX, che accoglie proprio le eccedenze d’imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente, per le quali per il periodo d’imposta successivo non è più presente la relativa dichiarazione o il corrispondente quadro. In questa sezione, pertanto, i contribuenti che non sono più obbligati a presentare la dichiarazione, potranno recuperare l’eccedenza indicata nel modello Irap dell’anno scorso, indicando il codice tributo 3800.

Allegato

Risoluzione_79E_29.07.2011
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