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E' POSSIBILE RAVVEDERSI PER IL MANCATO VERSAMENTO DELL'IRAP?

E' possibile ravvedersi per il mancato versamento dell'IRAP?

Ravvedimento Irap per mancato versamento degli acconti

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Si.  E' possibile effettuare il ravvedimento per il mancato versamento dell'IRAP. Si ricorda che il ravvedimento Irap è stato sospeso relativamente al saldo 2004, nonche' acconti e saldi 2005 e 2006

Per regolarizzare i versamenti degli acconti IRAP non versati nei termini o versati in misura inferiore,  occorre:

  1. versare l'imposta omessa;
  2. versare la sanzione ridotta nella misura di:
    1. 1/15 della sanzione minima (pari al 30%) per ogni giorno di ritardo se il ravvedimento è effettuato entro il 14° giorno dalla scadenza;
    2. 1/10 (quindi 3%) se il ravvedimento è effettuato dal 15° giorno dalla scadenza ma entro 30 giorni,
    3. 1/9 (quindi 3,33%) se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione,
    4. 1/8 (quindi 3,75%) se il ravvedimento è effettuato entro entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
    5. 1/7 (quindi 4,29%) se il ravvedimento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
    6. 1/6 (quindi 5%) se il ravvedimento è effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
  3. versare gli interessi calcolati al tasso legale annuo dello 0,5% dal 2015 (1% per il 2014) con maturazione giornaliera.
Si ricorda che in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (quindi anche per l'IRAP) si può fruire del ravvedimento anche se le violazioni oggetto di regolarizzazione sono già state contestate, o se sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente sia venuto formalmente a conoscenza.
Non è possibile accedere al ravvedimento solo se è già stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione, o una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.p.r. 600/73 e 54-bis del decreto Iva.
Le novità sono entrate in vigore con la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/1997).

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Commenti

Giuseppe - 13/04/2015

Buongiorno ho appena ricevuto un avviso bonario dall'Agenzia delle Entrate relativo ad Unico 2014 dove rilevano l'omesso versamento degli acconti IRAP per l'anno 2014. E' lecito un comportamento del genere? E se io non devo pagare Irap nel 2014 per mancanza dei presupposti d'imposta come fanno a contestarmelo? Ringrazio e saluto.

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