Gli ammortamenti dei fabbricati devono essere effettuati sottraendo al costo del fabbricato strumentale il costo del terreno su cui insiste.
Il costo del terreno è considerato pari al maggiore tra il valore risultante dal bilancio relativo all'anno di acquisto e quello ottenuto applicando al costo complessivo la percentuale del 20%, elevata al 30% nel caso di fabbricati industriali.
Fabbricati industriali, sono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L.223/2006: dunque, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove regole si applicano a partire dal 2006, anche per il acquisti effettuati in precedenza.