Come ci si poteva attendere, la C.M. n. 34/E/2022 ha recepito l’orientamento della Cassazione in tema di imposizione indiretta del trust.
In estrema sintesi, rinviando ai paragrafi successivi gli opportuni chiarimenti, l’Agenzia rileva che l’imposta di donazione e le imposte ipotecarie e catastali proporzionali sono dovute solo nel passaggio finale dei beni dal trustee al beneficiario, ossia quando si realizza l’effetto arricchitorio.
La Circolare, senza scostarsi in modo significativo rispetto alla bozza, ripercorre le fasi della Cassazione, riconoscendo tre momenti:
- un primo momento in cui la Cassazione sposava le tesi dell’Amministrazione finanziaria;
- una fase successiva dove, secondo l’Ufficio, la Cassazione risultava oscillante;
- una ultima fase in cui la Cassazione appare inequivocabilmente orientata ad affermare che l’imposta di successione e donazione e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute solamente nel momento finale del passaggio dei beni dal trust ai beneficiari, allorquando si verifica l’effettivo arricchimento.
Le conclusioni della Circolare sono state in parte recepite dalla riforma introdotta ad opera del D. Lgs. 139/2024.
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1) Istituzione del trust
In linea con gli orientamenti pregressi, l’atto meramente istitutivo non comporta assoggettamento ad imposte proporzionali. Viene, infatti, precisato che “l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.”.
Sotto questo profilo, pertanto, non vi sono novità da segnalare.
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2) Dotazione dei beni in trust
L’Agenzia chiarisce che la medesima tassazione si applica anche in sede di disposizione dei beni in trust.
Rispetto alla bozza, la Circolare definitiva precisa che la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. “prima casa” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).
Indubbiamente questo rappresenta il vero punto di svolta – peraltro del tutto atteso – rispetto al passato.
Vedremo come questo aspetto sia stato recepito dal legislatore il quale, tuttavia, ammette una opzione per la tassazione anticipata.
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3) Attribuzione ai beneficiari
Coerentemente con la tesi della Cassazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’attribuzione ai beneficiari comporta il pagamento dell’imposta di donazione in misura proporzionale e, in presenza di immobili, anche delle ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
La Circolare rispetto alla bozza iniziale, tuttavia, fornisce ulteriori indicazioni.
La Circolare osserva che l’attribuzione stabile ai beneficiari in linea generale, si verifica all’atto di attribuzione dei beni, formale o meno, dal trustee al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di costituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust.
Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante.
In altri termini, tali diritti determinano un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto impositivo nel senso delineato dall’orientamento della Corte di Cassazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust.
Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.
Tale soluzione è coerente con le disposizioni dell’articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 che prevede che ”l’imposta è applicata secondo […] gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione […]”.
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Il chiarimento è oltremodo interessante e appare sicuramente condivisibile da chi scrive che, peraltro, in tempi non sospetti aveva avuto modo di evidenziare come la Cassazione, in realtà, supera il dualismo “si paga subito o si paga dopo”, attribuendo rilevanza, ai fini del pagamento, al fenomeno dell’arricchimento che, come correttamente evidenzia l’agenzia, potrebbe avvenire anche in sede di atto istitutivo dell’atto del trust.
L’Agenzia, tuttavia, non chiarisce se si debba considerare anche il caso in cui i beneficiari diventano vested durante la vita del trust, ad esempio perché il trust giunge a compimento.
In questo caso, infatti, gli stessi, non sono più titolari di una mera aspettativa ma hanno titolo per pretendere i beni dal trustee.
Invero si deve ritenere che in questi casi sia necessario, ai fini della imposizione, un atto di attribuzione da parte del trustee formalizzato o non formalizzato in quanto i beni potrebbero essere utilizzati dal trustee per pagare eventuali spese del trust.
Si deve peraltro considerare come il trustee potrebbe non conoscere se il beneficiario è diventato vested o meno (si pensi al caso in cui il beneficiario diventa vested alla morte del disponente: il trustee potrebbe non essere prontamente informato del decesso del disponente).
L’aspetto della tassazione anticipata nel caso dell’immediato arricchimento dei beneficiari, tuttavia, non trova alcun puntuale riscontro nella nuova norma. Prima di esaminare la portata della riforma è il caso di proseguire a commentare la C.M. n. 34/E/2022, segnalando da subito gli aspetti che sono stati poi trasfusi nel dato normativo da quelli che sono invece evaporati.
4) Per saperne di più
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- apporto e devoluzione;
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