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RAVVEDIMENTO SPECIALE CPB: IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

Ravvedimento Speciale CPB: il differimento dei termini di accertamento

Approfondiamo il problema del differimento dei termini di accertamento in conseguenza della contestuale adesione al CPB e alla sanatoria fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Concordato Preventivo Biennale è uno strumento introdotto nel nostro sistema tributario con il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (d’ora in poi anche solo il “Decreto”) in attuazione dell’articolo 17 della Legge 9 agosto 2023, n. 111.

Essenzialmente la sanatoria fiscale o ravvedimento in regime speciale che dir si voglia prevede la determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione in base al punteggio ISA, premiando i contribuenti con un punteggio ISA via via crescente; a questo si unisce un contestuale allungamento dei termini di accertamento.

La sanatoria fiscale è riservata a taluni contribuenti specificatamente delineati, ovvero:

  • soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;
  • soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per le annualità oggetto di sanatoria.

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1) Il differimento dei termini di accertamento della sanatoria 2024-2025

Per i soggetti che aderiscono al Concordato e si avvalgono della sanatoria fiscale, per una o più annualità dal 2018 al 2021, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 DPR 600/73 e articolo 57 DPR 633/72, relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2027.


Art 43 DPR 600/73

Termine per l’accertamento

Art. 57 DPR 633/72

Termine per gli accertamenti

  1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.
  1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza dell’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

 


L'articolo è estratto dall'eBook "Ravvedimento Speciale CPB": il volume analizza in modo operativo il ravvedimento speciale, introdotto per i soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, la nuova sanatoria tombale aggiornata al DL 84/2025.


Il termine di accertamento “ordinario” sarebbe quindi il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.


Annualità

Anno di presentazione della dichiarazione

Termine di accertamento “ordinario”

Termine di accertamento con sanatoria

2018

2019

31.12.2024

31.12.2027

2019

2020

31.12.2025

31.12.2027

2020

2021

31.12.2026

31.12.2027

2021

2022

31.12.2027

31.12.2027

2022

2023

31.12.2028

Nessuna proroga

 

Invece, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024-2025, i predetti termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

2) Il differimento dei termini di accertamento della sanatoria 2025-2026

Con un emendamento al DL 84/2025, il cosiddetto “Decreto fiscale”, si riconosce la possibilità di coniugare l’adesione al CPB 2025-2026 e l’adesione alla sanatoria per le annualità dal 2019 al 2023. La normativa è contenuta nella Legge 30 luglio 2025 n. 108 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 01 agosto 2025 n. 177 con entrata in vigore del provvedimento al 02 agosto 2025.

L’impianto normativo della sanatoria 2019-2023, contenuto nell’articolo 12-ter del DL 84/2025 convertito dalla Legge 108/2025, ricalca in massima parte quello della precedente sanatoria (2018-2022), con qualche piccola differenza.

Una conseguenza della sanatoria è legata al differimento dei termini di accertamento, come riportato in tabella:


Proroga termini di accertamento

Soggetti ISA + adesione Concordato 2025-2026 + adesione sanatoria 2019-2022

Termini decadenza per accertamento relativi alle annualità definite sono prorogati al 31.12.2028

Soggetti ISA + adesione Concordato 2025-2026 + mancata adesione sanatoria speciale

Termini decadenza accertamento in scadenza al 31.12.2025 sono prorogati al 31.12.2026 (la proroga interessa solo il 2019)

 


L'articolo è estratto dall'eBook "Ravvedimento Speciale CPB": il volume offre una panoramica completa della disciplina, partendo dal quadro normativo per arrivare agli aspetti più operativi; Ampio spazio è riservato agli esempi applicativi, utili per comprendere gli effetti concreti della misura e pianificare al meglio l’adesione


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3) Per approfondire il Ravvedimento Speciale

Il presente articolo è estratto dall’eBook “Ravvedimento Speciale CPB”, una guida operativa alla sanatoria tombale per gli anni 2019-2023 e per quella precedente relativa agli anni 2018-2022.

Il volume si configura come un approfondimento teorico e operativo ai meccanismi di funzionamento del ravvedimento speciale, dedicato a commercialisti, consulenti fiscali e contribuenti.

I principali argomenti trattati dall’eBook “Ravvedimento Speciale CPB” sono:

  • requisiti per accedere alla sanatoria;
  • imposta sostitutiva dei redditi e relativi addizionali;
  • imposta sostitutiva dell’Irap;
  • differimento termini di accertamento.


Leggi l'eBook "Ravvedimento Speciale CPB", un volume che offre una panoramica completa della disciplina, partendo dal quadro normativo per arrivare agli aspetti pratici, come il calcolo e il versamento.


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