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OIC 16 E OIC 31 CRITERI DI DEDUCILITÀ E IMPONIBILE FISCALE DAL 1° GENNAIO 2024

OIC 16 e OIC 31 criteri di deducilità e imponibile fiscale dal 1° gennaio 2024

Regole nel decreto MEF per precisare la deducibilità fiscale delle componenti contabili dell’OIC 34 “Ricavi”: determinazione della base impobinile Ires e Irap

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Il Decreto del MEF del 27 giugno 2025, oltre a precisare la deducibilità fiscale delle componenti contabili dell’OIC 34 “Ricavi”[1], conferma le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP relativamente a:

  • i “Costi di smantellamento e rimozione dei cespiti”, OIC 16 e
  • gli “aggiornamenti di stima dei costi capitalizzati secondo OIC 31”,

Le disposizioni sono applicate dai soggetti OIC adopter, IAS e IFRS adopter a partire dall’esercizio 2024 1° gennaio.

[1] OIC 34 criteri di deducibilità e imponbile fiscale dal 1° gennaio 2024 - FISCOeTASSE.com

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1) OIC 16: gli ammortamenti relativi ai costi di smantellamento e rimozione dei cespiti, art. 6, 1), Decreto MEF.

Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Una particolare voce di costi è quella relativa allo smantellamento e ripristino delle immobilizzazioni materiali che si riferiscono alle spese che l'impresa deve sostenere per la rimozione del cespite e per la bonifica del sito su cui tale cespite insiste in forza di:

  • un obbligo legale o contrattuale (al termine dell'utilizzo di un cespite), o
  • per un adeguamento normativo e di mercato legato al rischio climatico.

Il trattamento contabile di tali costi, secondo l’OIC 16 (par. 40 A) è allineato a quello previsto per soggetti IAS adopter.  Consente: 

  • di dare conto del costo complessivo dell'investimento tramite l'iscrizione della passività corrispondente agli oneri di smantellamento e ripristino, e
  • dare conto all’ utilizzo attraverso la tecnica dell'ammortamento della componente capitalizzata sul cespite, per garantire la ripartizione dell'onere nel corso del tempo, in modo da ottenere una più coerente misurazione dell’utilità del bene ai risultati periodici dell'impresa all’utilità del bene

L’articolo 6, del Decreto del MEF 27 giugno 2025, ha chiarito che tali costi, se capitalizzati, si comprendono nel costo fiscale dei beni, determinato ai sensi dell’articolo 110 del TUIR, e gli stessi si considerano ammortamenti deducibili secondo le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103, comma 2, del TUIR.

2) OIC 16 e OIC 31: gli aggiornamenti di stima, art. 6, 2), Decreto MEF

Coerentemente, il medesimo articolo 6, del Decreto del MEF del 27 giugno 2025, ha specificato le regole di deducibilità fiscale, ai fini IRAP per gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e ripristino.

In particolare, il par. 40 A dell’OIC 16 specifica che, i costi di smantellamento e ripristino sono inclusi nel costo del cespite se:

  • derivano da obblighi legali o contrattuali;
  • sono stimabili in modo attendibile;
  • sono attualizzati al momento della rilevazione iniziale;

sono ammortizzati lungo la vita utile del cespite, in contropartita del fondo per rischi e oneri iscritto nel passivo (OIC 31).

Il Decreto MEF specifica un uguale trattamento ai fini IRES e IRAP. Pertanto, ai fini IRAP, la stima degli aggiornamenti si considerano inclusi tra le voci relative agli ammortamenti.

3) OIC 31: il trattamento fiscale degli accantonamenti a fondo rischi.

Il terzo periodo del paragrafo 19A dell’OIC 31 disciplina il trattamento fiscale degli aggiornamenti di stima imputati a conto economico:

  • sotto il profilo fiscale (IRES e IRAP) sono considerati costi iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti, non deducibili fiscalmente ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011;
  • rilevano ai fini fiscali solo nell’esercizio in cui l’obbligazione diventa certa e determinabile in modo obiettivo.

Questo significa che, anche se l’impresa rileva l’aggiornamento nel bilancio civilistico, questo non può essere dedotto immediatamente ai fini IRES o IRAP. La deduzione avverrà solo quando l’obbligo di smantellamento sarà certo e quantificabile.

L’altro aspetto che rileva è che,

  • se gli aggiornamenti di stima non sono stati imputati al conto economico in una voce separata rispetto agli ammortamenti, ai fini fiscali deve essere determinato, in ogni caso, il valore attuale dell’obbligazione relativa allo smantellamento e rimozione del cespite o ripristino del sito; a tal fine,
  • il costo relativo al trascorrere del tempo è determinato in misura pari al 5 per cento dell’ammontare dei costi di smantellamento e ripristino e ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d’imposta, nel corso del periodo di ammortamento.
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