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OIC 34 CRITERI DI DEDUCIBILITÀ E IMPONBILE FISCALE DAL 1° GENNAIO 2024

OIC 34 criteri di deducibilità e imponbile fiscale dal 1° gennaio 2024

OIC 34: il decreto MEF con tutte le regole

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Il recente Decreto del MEF del 27 giugno 2025, relativamente all’ OIC 34 “Ricavi”, conferma senza equivoci i criteri di deducibilità fiscale delle principali componenti contabili previste dal principio contabile con rilevanza per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP, applicabili a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024.

In precedenti contributi sono stati trattati alcuni rilevanti profili contabili del nuovo principio OIC 34 “Ricavi”.

Si veda, in particolare, l’articolo Bilancio d’esercizio 2024 – OIC 34: corrispettivi variabili e TUIR”, pubblicato il 1° dicembre 2024, nel quale sono stati trattati:

  • la finalità del principio contabile e i criteri di rilevazione dei ricavi;
  • la disciplina contabile delle penalità legali o contrattuali, dei resi e degli accantonamenti;
  • alcune criticità interpretative emerse nella prima applicazione del principio[1].

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1) OIC 34: aspetti generali della gestione della prima fase di applicazione

Con la chiusura dei bilanci d’esercizio dell’impresa al 31 dicembre 2024 si conclude la gestione della fase di prima applicazione del principio contabile OIC 34 che tratta, coerentemente alle disposizioni civilistiche, i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché l’informativa in nota integrativa. Si ricorda che, il principio contabile è stato adottato dall’Organismo Italiano di Contabilità OIC ad aprile 2023, ed ha trovato applicazione dal 1° gennaio 2024 ai bilanci in forma ordinaria ed abbreviata (della stessa autrice si veda “OIC 34 “ricavi” definitivo per i bilanci dal 1° gennaio 2024”). La rilevazione contabile dei ricavi si fonda su:

  • il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici; 
  • la valorizzazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, e quindi successivamente;
  • la determinazione della competenza economica.

Sotto il profilo fiscale, si è applicato l’art. 83, TUIR (aggiornato a novembre 2024) che ai fini della determinazione del reddito complessivo dell’impresa fissa il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (principio di derivazione rafforzata). Con riferimento all’OIC 34 agli effetti dell’allineamento dell’imponibile fiscale e civilistico dell’impresa, tuttavia si sono presentate alcune criticità che hanno caratterizzato la gestione della prima fase di applicazione relativamente alla disciplina fiscale del trattamento innovativo delle penalità legali e contrattuali, e dei resi (corrispettivi variabili). Il Decreto MEF di giugno 2025, riprende tali aspetti agli artt. 2,3,4, confermando i punti di coordinamento tra trattamento fiscale e contabile dell’OIC 34.


2) OIC 34: deducibilità fiscale dei costi per l’ottenimento del contratto dal 1° gennaio 2024, Decreto MEF (art. 2)

Il par. A.13 dell’Appendice A dell’OIC 34 tratta i costi per l’ottenimento del contratto di vendita, che possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali se soddisfano determinati requisiti: la certezza del contratto e la recuperabilità dei costi tramite lo stesso.

Il Decreto MEF del 27 giugno 2025 ha chiarito senza equivoci, che tali costi sono deducibili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR, il quale disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi. In pratica:

- se i costi sono capitalizzati secondo il citato par A.13 l’OIC 34, e rispettano i criteri civilistici,

- sono sempre deducibili fiscalmente in base al principio di derivazione. Limitazioni alla deducibilità sono quelle ordinariamente note, ad esempio: non inerenza dei costi all’attività di impresa, costi di qualificazione dubbia, costi legati a pagamenti non tracciabili.

 

3) OIC 34: penalità contrattuali nella determinazione dell’imponibile fiscale, Decreto MEF (art. 3)

Il par. 15 dell’OIC 34 disciplina le variazioni del corrispettivo, ovvero gli aggiustamenti al prezzo di vendita originariamente pattuito, che possono derivare da elementi come:

  • penali contrattuali o legali
  • sconti, abbuoni, premi o rimborsi
  • modifiche contrattuali successive alla stipula

Il principio stabilisce che tali variazioni devono essere considerate nella determinazione del ricavo solo quando sono ragionevolmente certe e oggettivamente determinabili.

In pratica, il ricavo iniziale viene rettificato solo nel momento in cui si ha evidenza oggettiva della variazione, in linea con il principio della prudenza. L’art. 3 del Decreto MEF conferma la rilevanza delle penali contrattuali nel periodo d’imposta in cui si verificano le condizioni di certezza e determinabilità, nel rispetto dell’art. 109, comma 4, del TUIR.

 

4) OIC 34: trattamento fiscale delle vendite con diritto di reso, Decreto MEF (art.4)

Il par. 28 dell’OIC 34 tratta la valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione, indica come attribuire un valore a ciascuna componente del contratto identificata come autonoma ai fini contabili. Si tratta di una regola contabile cruciale per i contratti complessi, come quelli che prevedono consegne multiple, servizi accessori o componenti opzionali.

L’OIC 34 prevede che, quando un contratto prevede il diritto di restituzione dei beni da parte del cliente, l’impresa deve rettificare i ricavi per tenere conto della probabilità di reso.

 Il Decreto MEF conferma che tale rettifica è fiscalmente rilevante, a condizione che:

- sia effettuata in base a criteri oggettivi e documentati;

- sia coerente con i principi contabili applicati (par. 20, OIC 34);

- sia imputata a conto economico nell’esercizio di riferimento e sono integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dall’art. 109, comma 4, del TUIR.

Tutte le regole fiscali viste sopra sono ugualmente rilevate sia fine IRES che IRAP.

Fonte immagine: Foto di Mudassar Iqbal da Pixabay
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