La scelta dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, potrà ricadere sul bonus disciplinato dall’art.4, commi 8-11 L. 92/2012 oppure sull’art.23 del DL. 60/2024 (DL Coesione)
Sono infatti due misure che potranno applicarsi per le assunzioni di donne svantaggiate e rispetto alle quali possono notarsi alcune similitudini così come delle difformità.
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1) Assunzioni donne svantaggiate: quale agevolazione scegliere
Per quanto riguarda le similitudini tra le due agevolazioni a favore delle assunzioni di donne svantaggiate, certamente entrambe sono rivolte al datore di lavoro che vuole assumere a tempo indeterminato donne in situazioni di difficoltà e quindi svantaggiate vale a dire senza un impego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ridotto a 6 mesi se si tratta di soggetti residenti in una delle regioni della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (ZES unica).
Altro motivo di svantaggio è quello di essere donne impiegate in settori economici che, con decreto ministeriale (per il 2024 si fa riferimento al decreto 365/2023) siano stati dichiarati a tasso di disparità occupazionale di genere superiore al 25%.
In ogni caso il DL Coesione fa riferimento esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 01.09.2024 al 31.12.2025 e l’agevolazione
- spetta non oltre 24 mesi,
- corrisponde il 100% della contribuzione datoriale nel limite mensile di 650 euro.
La vecchia Legge Fornero invece viene applicata anche per le assunzioni a termine fino a 12 mesi ed
- è pari al 50% della contribuzione a carico dell’azienda,
- è riconosciuta per un massimo di 18 mesi complessivi.
Considerando congiuntamente l’importo dell’imponibile previdenziale della lavoratrice neoassunta e la diversa durata dei benefici, il datore di lavoro che risulta essere interessato ad accedere alle agevolazioni appena descritte, può iniziare a fare delle valutazioni per individuare la convenienza tra i due benefici.
Si attendono nel frattempo dall’INPS le relative istruzioni operative ancora da diramare.
Ulteriore aspetto da considerare nella valutazione di convenienza riguarda la cumulabilità con altri benefici contributivi ed economici che nel caso dell’esonero previsto dal DL Coesione, è espressamente esclusa eccezion fatta per la maxi deduzione del 120% introdotta dall’art.4 del D.lgs. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi).
Invece l’esonero che è contemplato dalla vecchia Legge Fornero (L.92/2012) è in linea generale considerato cumulabile con altre agevolazioni, ovviamente escludendo quelle espressamente vietate (come l’esonero strutturale under 30).
Ecco che se per certi versi risulta conveniente l’agevolazione prevista dal DL Coesione, per altri è ancora appetibile il vecchio esonero strutturale.
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