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SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE: LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE IMPOSTE 2022

Società e associazioni sportive: la sospensione dei termini delle imposte 2022

Sospensione dei pagamenti delle imposte per le società e associazioni sportive: le Entrate chiariscono a quali enti spetta e per quali imposte

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Con la Circolare n 3/E del 4 febbraio 2022 le Entrate forniscono un chiarimento sulla sospensione dei termini di versamento delle imposte per federazioni, società e associazioni sportive (di cui ai commi 923 e 924 della legge di Bilancio 2022)

Si ricorda che l’articolo 1, comma 923, della legge di Bilancio 2022 stabilisce che al fine di sostenere:

  • le federazioni sportive nazionali, 
  • gli enti di promozione sportiva 
  • e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche 
  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020,

sono sospesi: 

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; 

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022»

Di conseguenza si prevede che «I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato». 

Tale previsione, spiegano le Entrate, non appare perfettamente sovrapponibile, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo, alle precedenti sospensioni previste dal legislatore per i periodi: 

  • 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020
  • 1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2021

pertanto si rende necessario fornire alcuni chiarimenti di seguito specificati.

1) Sospensione termini versamento imposte: a chi spetta

In base ai requisiti soggettivi deve ritenersi compresa nell’agevolazione solamente una parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti nel periodo 2 marzo 2020 - 30 giugno 2020, disposta dall’articolo 61, comma 5, del decreto Cura Italia

Diversamente da tale ultima previsione, infatti, la nuova sospensione riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, bensì solamente quelle che «operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020».

Al riguardo, si precisa che tale requisito, previsto anche per il periodo di sospensione disposto dalla legge di Bilancio 2021, deve sussistere alla data di entrata in vigore della norma. 

Ciò significa che, con la novità, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento i soggetti che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione.

2) Sospensione termini versamento imposte: i versamenti inclusi e quelli esclusi

Le sospensioni dei termini citate hanno ad oggetto: 

  • a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza rispettivamente:
    • dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (oggetto della rateizzazione operata in forza del citato articolo 61, comma 5, del decreto Cura Italia e dell’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 20209 , n.104); 
    • dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (rateizzati in base all’articolo 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2021); 
    • dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (ai sensi dell’articolo 1, comma 923, lettera a), della legge di Bilancio 2022); 
  • b) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto,in scadenza rispettivamente: 
    • dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (ex articolo 61, comma 5, del decreto Cura Italia e dell’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020); dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (ex articolo 1, comma 36, lettera c), della legge di Bilancio 2021);
    •  dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (ex articolo 1, comma 923, lettera c), della legge di Bilancio 2022); 
  • c) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, in scadenza rispettivamente:
  • dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (ex articolo 1, comma 36, lettera d), della legge di Bilancio 2021);
  • dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (ex articolo 1, comma 923, lettera d), della legge di Bilancio 2022). 

Occorre precisare che, considerato il tenore letterale della disposizione recata dalla lettera c), non sono da considerarsi sospesi i versamenti in scadenza relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, la quale non costituisce un’imposta sui redditi. 

Si precisa, inoltre, che la ratio della disposizione è quella di sospendere i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma stessa, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione recata dal comma 923 solamente:

  • i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie. 

Devono ritenersi, quindi, esclusi dalla sospensione dei termini di cui trattasi (periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022): 

  • i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate - Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione; 
  • i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute.

Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione introdotta dalla novità normativa gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni sopra citate, trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova sospensione. 

Al riguardo si ricorda, che: 

  • gli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 potevano essere versati, per il 50 per cento, in massimo ventiquattro rate mensili di pari importo (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022), ai sensi dell’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. “decreto Agosto”)10; 
  • gli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 potevano essere versati, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata

Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto dal comma 923 della legge di bilancio 2022 (periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, ai sensi del comma 924, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, per il 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo. 

Con le sospensioni previste dalle leggi di Bilancio 2021 e 2022, rispetto a quella operata dal decreto Cura Italia, si è, quindi, da un lato ridotto il perimetro dei soggetti beneficiari dall’altro si è ampliato il perimetro oggettivo dei versamenti sospesi, includendo fra questi anche i versamenti relativi alle imposte sui redditi. 

TABELLA DI RIEPILOGO (come riportata nella Circolare n 3 dell'ADE)

PERIODO DI SOSPENSIONEBENEFICIARIOGGETTO DELLA SOSPENSIONEMODALITA’ DI VERSAMENTO
Dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020Tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
  • Ritenute alla fonte ex articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 
  • IVA
Rateazione:
  • per il 50% dell’importo in unica soluzione entro il 16 settembre o in massimo 4 rate mensili da settembre a dicembre 2020 
  • per il restante 50% in massimo 24 rate mensili da gennaio 2021 a dicembre 2022
Dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021  Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2021
  • Ritenute alla fonte ex articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973
  •  IVA
  • Imposte sui redditi
Unica soluzione:
entro il 30 maggio 2021 Rateazione:
  • in massimo 24 rate mensili da maggio 2021 ad aprile 2023, 
  • con rate di dicembre 2021 e 2022 entro il giorno 16
Dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 per le imposte sui redditi)Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022
  • Ritenute alla fonte ex articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 
  • IVA
  • Imposte sui redditi
Unica soluzione: entro il 30 maggio 2022
Rateazione:
  • per il 50% in 7 rate mensili da maggio 2022 a novembre 2022; 
  • il restante 50% entro il 16 dicembre 2022
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