Il quadro LM del modello Redditi PF 2022 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno 2021, che aderiscono al regime forfetario (ex articolo 1 commi da 54 a 59 della Legge 190/2014).
Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfetari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2021, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa (si può vedere a riguardo l’articolo Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF)
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1) Le principali novità del quadro LM del 2022
Le novità rilevabili dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF 2022, per l’anno fiscale 2021, non si caratterizzano per particolare rilevanza o complessità.
Il rigo LM33, previsto sul modello dell’anno precedente per accogliere l’esposizione dei contributi a fondo perduto elargiti in conseguenza dell’emergenza pandemica, è stato soppresso.
Dal rigo LM37, destinato alle “Perdite pregresse”, è stata eliminata la colonna “Misura limitata 60%”, in passato destinata all’esposizione delle “eventuali perdite d’impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d’imposta 2017 e 2018”.
Il rigo LM40, sul quale il contribuente espone i “Crediti di imposta” che utilizza, è stato arricchito di tre nuove voci:
- credito d’imposta per l’acquisto della prima casa da parte delle persone con meno di 36 anni d’età: colonna 15;
- credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi protezione, di cui all’articolo 37 del DL 73/2021: colonna 16;
- credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo plastica: colonna 17.
Sul medesimo rigo LM40, lo spazio in passato dedicato ai soli beneficiari del credito d’imposta “per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli articoli 28 e 125 del DL 34 del 2020”, si arricchisce di una colonna dedicata al cessionario.
Per un approfondimento, anche visivo, delle novità che hanno interessato il quadro LM del modello Redditi PF 2022 si può leggere l’articolo Forfetari: le novità del quadro LM del modello Redditi PF 2022.
2) I redditi nel regime forfetario
Il regime forfetario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività, prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta, ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.
Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.
Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:
- che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 65.000 euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività nel caso in cui siano più d’una;
- e che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati per un ammontare superiore a 20.000 euro.
Il contribuente dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.
L’accesso e la permanenza nel regime forfetario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.
Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.
Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.
Nel proseguo, si segnaleranno le questioni più rilevanti, da osservare, ai fini di una prudente compilazione della sezione.
Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà distintamente indicarle, e, per ognuna, esporre il codice attività ateco, il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile. Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.
Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la gestione previdenziale Artigiani e Commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2021.
Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.
Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2020 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ad oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.
3) La determinazione dell’imposta dovuta
L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 14 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 15, per quelli non precedentemente espressamente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).