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EMANATE LE REGOLE PER LE NOTIFICHE DI ATTI DI ACCERTAMENTO ED AVVISI BONARI

Emanate le regole per le notifiche di atti di accertamento ed avvisi bonari

L’Agenzia delle entrate, sulla base del provvedimento del 6 aprile scorso, è pronta ad inviare ai contribuenti gli avvisi del 2020

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Il provvedimento prot. n.88314/2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato sulla base dell’articolo 157, comma 6, del d.l. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), finalmente disciplina la notifica di avvisi di accertamento ed avvisi bonari, che sarebbe dovuta ripartire lo scorso 1° marzo, sulla base dello stesso articolo 157.

Ricordiamo che la disciplina introdotta a causa dell’emergenza Covid ha disposto l’emissione degli atti entro il 31 dicembre 2020 e la successiva notifica solo a partire dal 1° marzo 2021 ed entro il 28 febbraio 2022, introducendo quindi un doppio termine del tutto inusuale nel sistema tributario, dove di norma rileva esclusivamente la data di notifica al contribuente.

Vediamo quali sono le regole adesso vigenti, peraltro leggermente diverse a seconda della tipologia di atto.

1) Atti di accertamento

Il comma 1 dell’articolo 157 del decreto Rilancio ha disposto un rinvio della notifica dei seguenti atti:

  • avvisi di accertamento;
  • atti di contestazione ed atti di irrogazione sanzioni;
  • avvisi di recupero di crediti d’imposta;
  • avvisi di rettifica ed avvisi di liquidazione.

La norma interessa gli atti per la cui emissione i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020 (non, quindi quelli i cui termini di decadenza erano già scaduti prima o scadranno nel 2021). 

L’art.157 del decreto Rilancio ha stabilito che questi atti dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 (ovvero con firma e protocollo 2020) e notificati tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 (art. 22-bis del d.l. 183/2020). 

Ora il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dispone che la notifica sia effettuata distribuendoli in modalità pressoché uniforme e nel rispetto dell’ordine cronologico di emissione, fatti salvi i casi di indifferibilità od urgenza, o quelli in cui il perfezionamento degli adempimenti fiscali richiede il contestuale versamento di tributi.

Non è stabilito in modo netto che i termini di emissione e di notifica siano termini previsti a pena di decadenza, ma questo è in qualche modo implicito ed ovvio, perché la disciplina speciale introdotta a causa dell’emergenza Covid va a sostituire una disciplina generale che già prevedeva termini perentori ed inderogabili.

2) Avvisi bonari

Il comma 2 dell’articolo 157 del decreto Rilancio ha disposto un rinvio della notifica dei seguenti atti:

  • comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis o 36-ter del d.p.r. 600/73 o 54-bis del d.p.r. 633/72;
  • inviti all’adempimento in caso di irregolarità nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis d.l. 78/2010);
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (art. 23 comma 21 d.l. 98/2011);
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche (t.u.39/53 ed art. 5 d.l. 953/82; limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, art.17,comma 10 L.449/97);
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari (tariffa art.21 dpr 641/72).

Anche questi atti dovevano essere elaborati o emessi entro il 31 dicembre 2020.

A differenza degli atti di cui al comma 1, però, non solo non è richiesta anche la firma entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020, ma non c’è neppure un riferimento ad un periodo di competenza, cosicché si deve ritenere che siano interessati dalla disposizione tutti gli atti ancora non notificati

Il provvedimento dispone per la notifica, anche in questo caso, in modo uniforme e possibilmente nel rispetto dell’ordine cronologico di emissione, tenendo conto in particolare, con riferimento agli avvisi bonari, della definizione agevolata introdotta dall’articolo 5 del decreto Sostegni (d.l. 41/2021): a quanto si capisce, quindi, saranno notificati per primi gli avvisi dei soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato e presentano i requisiti per accedere alla sanatoria.

Resta ferma anche in questo caso l’eccezione per i casi di indifferibilità od urgenza, e per quelli in cui il perfezionamento degli adempimenti fiscali richiede il contestuale versamento di tributi.

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 06.04.2021 n. 88314
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