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FONDO PERDUTO: DAL 24 GIUGNO POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE PER SMART MONEY

Fondo perduto: dal 24 giugno possibile presentare le domande per Smart money

Smart Money il fondo perduto per le start up innovative. Vediamo a chi spetta e per quali progetti.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il MISE Ministero dello sviluppo economico sulla propria pagina internet annuncia la partenza nei prossimi giorni della presentazione delle domande per alcune misure agevolative.

In particolare, per quel che riguarda le starp up dal 24 giugno sarà possibile richiedere l’incentivo Smart Money, che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. 

Le risorse a disposizione sono pari a 9,5 milioni di euro.

Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n 309 del 14 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Attuativo della misura agevolativa prevista dall’art. 38 comma 2 del Decreto Rilancio e in particolare il fondo perduto per il rafforzamento del sistema delle start up

La misura nota come Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane nella realizzazione di progetti di sviluppo facilitando l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. 

L'ecosistema della innovazione è una rete di persone, entità, risorse e strutture che uniscono gli utenti per facilitare la nascita di nuovi prodotti, idee, metodi, sistemi, stili di vita e forme mentali.

Le previste agevolazioni sono concesse a fronte di due condizioni:

  • del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative
  • dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

Possono operare nell’ambito degli interventi “Smart Money” i seguenti attori dell’ecosistema dell’innovazione:

  • incubatori certificati e acceleratori
  • innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo
  • organismi di ricerca

Possono attuare gli interventi nel capitale di rischio i seguenti ulteriori attori:

  • business angels (è un investitore informale in capitale di rischio, una persona fisica che si appassiona a una startup, la finanzia e l’aiuta, portando, oltre al capitale, la propria esperienza, conoscenze, contatti. Il business angel a differenza dei fondi di investimento investe risorse proprie e la sua motivazione non è solo finanziaria)
  • investitori qualificati

Le modalità e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni saranno rese disponibili nella sezione apposita del sito del soggetto gestore INVITALIA all'indirizzo  www.invitalia.it 

1) A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • sono classificabili come piccole imprese, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
  • si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività o nella prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure sono nella fase di creazione della combinazione product/market fit (seed);
  • hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  • non operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.
  • le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa purché, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, l’impresa sia stata costituita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle imprese.

Visita qui la pagina di INVITALIA dedicata alla misura

2) Piani di attività ammissibili

Per accedere alle agevolazioni, le start-up innovative devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche:

  1. essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
  2. prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo o, in alternativa, prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
  3. essere finalizzato a realizzare il prototipo (Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di attività con una durata non inferiore a 12 mesi, che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione del progetto di sviluppo. 

I servizi che accelerano la realizzazione del progetto ammesso devono essere erogati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati e possono riguardare i seguenti ambiti:

  • la consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto;
  • la gestione della proprietà intellettuale;
  • il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale;
  • lo sviluppo e lo scouting di tecnologie;
  • la prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale;
  • i lavori preparatori per campagne di crowfunding;
  • solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle attività di progetto.

Le spese devono essere:

  • sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione;
  • di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00, al netto di IVA;
  • pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna “impresa unica” non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

3) Investimenti nel capitale di rischio

Gli investimenti in capitale di rischio delle start-up innovative riguardano le start up che abbiano già beneficiato del sostegno ai piani di attività al fine di accompagnarne l’ulteriore crescita. 

L'investimento in equity deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati;
  • essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa (se soggetti ancora da costituirsi, alla data di domanda) o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
  • essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
  • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
  • essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
  • non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.

Il versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del medesimo.

A fronte dell’investimento nel capitale dell’impresa operato da un attore dell’ecosistema dell’innovazione, alla medesima impresa è riconosciuto un’ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, nel limite complessivo di 30.000,00 euro per start-up innovativa.

 Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (ai sensi del quale gli aiuti massimo concedibile in de minimis per ciascuna “impresa unica” non possono superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari).

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