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IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI ESTERI

Il trattamento contabile e fiscale dei servizi bancari e finanziari esteri

Il trattamento delle commissioni per servizi di pagamento estero: pos fisico o virtuale, piattaforme per i pagamenti elettronici

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I costi per servizi bancari e finanziari forniti da un operatore estero (come ad esempio PayPal, Amazon Pay, SumUp, Satispay, Braintree, Stripe, 2Checkout, e tanti altri) in favore di un soggetto passivo italiano sono soggetti a obbligo di autofatturazione in capo al committente italiano, registrazione con reverse charge e successivo inserimento in Esteromentro periodico. Se vuole evitare l’Esterometro, l’azienda italiana può, in alternativa all’emissione cartacea del documento, emettere autofattura elettronica e trasmetterla tramite il sistema di interscambio sdi.

1) I servizi bancari e finanziari

Le prestazioni di servizi effettuate da un istituto bancario o finanziario per operazioni di tipo propriamente bancario o finanziario, come per esempio le commissioni relative alla tenuta di un conto corrente o le commissioni su pagamenti e giroconti sono, in base all’articolo 10 comma 1 numero 1 del DPR633/72, qualificate come operazioni esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto.

La qualificazione di questi servizi come esenti, vale a prescindere dalla località di residenza dell’operatore bancario o finanziario, ma il loro trattamento in capo al soggetto italiano che li utilizza è decisamente influenzato dalla territorialità.

Se questo tipo di servizi, quando forniti da un operatore italiano, non hanno alcun tipo di rilevanza tecnica, risultando sufficiente rilevare il costo in prima nota e qualificarlo per natura, lo stesso non si può dire per il caso in cui il fornitore è estero.

2) I servizi bancari e finanziari esteri

Nel 2020 i servizi di pagamento diversi dal contante sono sempre più una realtà concreta, per aziende di tutte le dimensioni: sono utilizzati principalmente gateway di pagamento per le transazioni attraverso internet e i pos (fisici e virtuali) per i pagamenti con carte di debito e di credito.

Nel contesto di un mercato finanziario molto competitivo come quello europeo, si rintraccia sempre più spesso il caso che questi servizi vengano erogati da operatori bancari e finanziari non italiani: tra i più famosi possiamo ricordare, a titolo di esempio, PayPal, Amazon Pay, SumUp, Satispay, Braintree, Stripe, 2Checkout, e tanti altri.

Queste tipologie di servizi, anche quando effettuati da un operatore estero, comunitario o no, come precedentemente illustrato, sono da considerare come servizi esenti ai fini IVA. Tuttavia, se il trattamento contabile e fiscale di quelli forniti dagli istituti italiani, è piuttosto veloce, lo stesso non può dirsi per il caso in cui l’operatore non sia stabilito in Italia.

Infatti, in base all’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato […] sono adempiuti dai cessionari o committenti”. Inoltre lo stesso DPR 633/72, all’articolo 25 comma 1, dispone che “il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. Quindi, la normativa, in caso di fornitore estero, si complica un poco. Vedremo nel seguito come gestire concretamente il caso.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate in occasione della Circolare n.12/E del 12 marzo 2010, dove rispondendo ad un quesito ci fornisce delle utili informazioni operative: Nel caso in cui un’operazione rilevante ai fini IVA in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta gravano sul cessionario, il quale dovrà procedere all’assolvimento dell’IVA secondo il meccanismo del c.d. reverse charge. Quindi, nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA.”.

 

3) Come fare concretamente

Definito il quadro normativo e interpretativo, sarà utile illustrare come gestire concretamente, da un punto di vista fiscale e contabile, questi costi per servizi.

Il primo passo è l’emissione, con cadenza mensile, di una autofattura per ogni fornitore estero di questa tipologia di servizi, indicando nella causale:

- che l’autofattura è emessa per operazione esente ai fini IVA in base all’articolo 10 comma 1 DPR 633/72, effettuata da soggetto non residente nei confronti di soggetto passivo italiano;

- i dati del fornitore estero;

- il periodo di riferimento delle commissioni esenti.

Questa autofattura, da emettere fisicamente in modalità cartacea o digitale, dovrà essere registrata in contabilità come acquisto ma con il meccanismo del reverse charge, secondo le tempistiche stabilite dalla normativa ordinaria, e ad essa dovrà essere allegato l’estratto conto o altro documento del fornitore comprovante il costo.

Se tale fattura sarà emessa in modalità cartacea, dovrà essere inclusa nell’Esteromentro del periodo relativo (con cadenza trimestrale dal 2020, mensile nel 2019).

Se emessa con modalità elettronica, facendo transitare l’autofattura attraverso il sistema di interscambio sdi, non sarà necessario compilare e trasmettere l’Esterometro.

Nel 2019 veniva correttamente, in base alle informazioni fornite fino a quel momento dall’Agenzia delle Entrate, esclusa la possibilità di emettere questo tipo di autofatture con modalità elettronica in luogo dell’Esterometro. È solo con la Circolare n.14/E del 17 giugno 2019 che l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’alternatività della scelta, ma puntualizzando la non obbligatorietà della trasmissione via sdi delle autofatture per prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via sdi”.

Da ricordare che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare di cui sopra, trattandosi di operazione senza esposizione dell’IVA, l’autofattura non dovrà essere inserita nel quadro VJ della Dichiarazione IVA annuale, deputato a raccogliere i dati delle operazioni di acquisto soggette a reverse charge.

Infine, in quanto autofattura per servizi esenti (e non integrazione di fattura UE senza applicazione dell’IVA in quanto acquisto comunitario) il documento non dovrà essere inserito nel Modello Intrastat.

4) Il caso della Fattura UE

Quanto fin qui esposto, considera il caso più comune che i costi per servizi bancari e finanziari esteri esenti, come avviene in Italia nella generalità dei casi, siano esposti dal fornitore estero su documenti contabili diversi da una Fattura, come può essere un estratto conto banco bancario, un prospetto riepilogativo, o altro documento di similare.
Tuttavia può accadere, seppur raramente, che il committente estero emetta un documento qualificabile come Fattura, in questo caso specifico:
- se il fornitore è un operatore extra UE, la particolarità della fattispecie non avrà implicazioni sulla procedura fin qui esposta;
- se il fornitore è un operatore UE, come precisato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n.91 del giorno 11.03.2020: “il contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), che in questo caso – essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE – avviene integrando la fattura ricevuta […] con il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1 n.1 del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento”.

Problematica consequenziale, è se questa Fattura UE dovrà essere o meno inserita nel Modello Intrastat: l’indicazione principale a riguardo arriva dall’articolo 5 comma 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.02.2010 in base al quale “gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi […] non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente”.

Di conseguenza starà alla cura e alla prudenza del contribuente verificare il regime IVA applicabile nel paese del prestatore UE o in alternativa inserire la suddetta fattura nel Modello Intra, a meno che sullo stesso documento contabile non sia chiaramente indicato che nel paese di origine questa tipologia di servizi siano qualificabili come esenti.

Si segnala che, dal giorno 1 gennaio 2021, per effetto della cosiddetta Brexit, le eventuali fatture ricevute da un operatore con sede nel Regno Unito dovranno essere trattate come documenti extra UE, quali in effetti sono; le medesime considerazioni valgono per il caso in cui il fornitore sia sito in Irlanda del nord, essendo, quella in esame, una fornitura di servizi (per un approfondimento sul tema si rimanda all'articolo Regole IVA dal 2021 per l’Irlanda del Nord post brexit).

5) Fac-simile autofattura per servizi esteri

Per le modalità di emissione autofattura sui servizi esteri leggi:

Fac-simile Autofattura per servizi bancari e finanziari esteri

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Commenti

Fabio M - 28/01/2021

Buongiorno. Le stesse regole valgono per chi opera in regime forfettario? Ho aperto un conto Qonto (sede in Francia con succursale in Italia ma i documenti li emettono con un numero di registrazione francese).

Salvo Carollo - 19/03/2021

Buonasera Fabio, grazie del messaggio. Nel caso in esame per i contribuenti forfetari valgono le medesime considerazioni. Saluti.

Luigia Lumia - 08/07/2020

Grazie a tutti i commenti a questo interessante articolo che ci hanno consentito di approfondire la spinosa materia in maniera completa. L'autore ha infatti aggiornato l'articolo con un nuovo paragrafo trattando il caso poco frequente ma possibile, che i servizi bancari per lo piu' esenti, vengano fatturati dall'operatore UE. E' stato pertanto inserito un nuovo paragrafo all'articolo per il caso della Fattura UE, per servizi bancari esenti.

Concetta - 24/06/2020

Buonasera, nella risposta Agenzia delle Entrate n. 91 del 11/03/2020 che tratta proprio delle commissioni su fatture sumup, viene specificato che: “ Ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, il Contribuente deve adempiere agli obblighi IVA di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), che in questo caso - essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE - avviene integrando la fattura ricevuta da BETA LTD con il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n.1) del Decreto IVA, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento.” A quanto pare sembra necessaria l’integrazione e non l’autofattura.

Salvo Carollo - 28/06/2020

Buonasera. In realtà la questione è molto più semplice di come appare ed è legato a questioni di ordine "pratico" legate al meccanismo del reverse charge. Se il soggetto UE esercente questi servizi emetterà fattura sarà possibile integrare la fattura, se invece (come nella generalità dei casi accade per questi servizi) i relativi costi avranno come documento d'appoggio solo l'estratto conto, come per esempio avviene in Italia, si emetterà autofattura (non a caso nell'articolo consiglio di allegare l'estratto conto all'autofattura).

Michele - 12/06/2020

Sincere congratulazioni all’autore di questo focus... stavo impazzendo alla ricerca della soluzione e finalmente ho trovato questo articolo chiarificatore!

Salvo Carollo - 16/06/2020

Buonasera Michele, la ringrazio per i complimenti, lei è molto gentile. Sono lieto che l'articolo le sia stato utile! Buona serata.

Salvo Carollo - 08/06/2020

Buonasera Giuseppe, la citazione che riporto, in cui l'Agenzia delle Entrate correttamente prescrive l'autofatturazione per questo tipo di servizi, è tratta dalla Circolare 12/E del 2010 (come correttamente indicato nell'articolo) e non dalla 14/E del 2019, con precisione è la risposta al quesito "3.1 Inversione contabile su operazioni non imponibili o esenti" che trova a pagina 20 e 21 della stessa. Quando l'Agenzia delle Entrate parla di "soggetti non residenti" in relazione a "committenti nazionali", senza ulteriore specificazione, in riferimento ad adempimenti IVA italiani, dobbiamo presumere che si riferisca alla generalità dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Se fosse stato diversamente, sarebbe stato specificato il trattamento nel caso di soggetto UE e nel caso di soggetto extra UE.

Giuseppe Burgio - 24/06/2020

Buongiorno continuo a ritenere che l'agenzia quando parla di "soggetti non residenti" faccia riferimento ai soggetti Extra-UE... Successivamente alla circolare del 2010 da lei citata è intervenuta la legge 217/2011 per apportare un'importante modifica all'articolo 17 del Dpr 633/72, nella parte in cui (al secondo comma) disciplina la modalità di assolvimento dell'imposta nel caso di prestazioni di servizi "generiche" (articolo 7-ter, Dpr 633/72) rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE (citato espressamente). In simili ipotesi viene previsto che "il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione" osservando le formalità previste dagli articoli 46 e 47 del Dl 331/93 ovvero con il reverse charge (ripristinando così le regole sui servizi internazionali vigenti prima del DLgs 18/2010 che aveva soppresso dal c.1 dell'art. 46 Dl 331/93 la parola "committente") Riguardo i "servizi generici" art. 7-ter, con la circolare 58/E/2009, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito un’ elencazione delle operazioni che vi rientravano indicando espressamente le "prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative". Pertanto una fattura ricevuta da un prestatore UE per servizi bancari va trattata con il meccanismo dell'inversione contabile. Come da art.46 c.1 DL 331/93 trattandosi "di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale".

Salvo Carollo - 28/06/2020

Buonasera. In realtà la questione è molto più semplice di come appare: se il soggetto UE esercente questi servizi emetterà una "fattura ue" sarà possibile integrare la fattura, se invece, come accade nella generalità dei casi per questi servizi, i relativi costi avranno come documento d'appoggio solo l'estratto conto si emetterà autofattura (non a caso nell'articolo consiglio di allegare l'estratto conto all'autofattura). Buona serata.

GIUSEPPE - 21/05/2020

Dalla lettura dell'articolo sembrerebbe che per tutte le casistiche inerenti la contabilizzazione costi per servizi bancari erogati ad esempio da PayPal, Amazon Pay, SumUp, Satispay, Braintree, Stripe, 2Checkout, e tanti altri, sia necessario emettere la cd. Autofattura. Tuttavia mi sembra che la maggiorparte di questi operatori abbia sede in paesi appartenenti alla comunità europea e pertanto la contabilizzazione delle operazioni andrebbe gestita con il meccanismo dell'inversione contabile come indicato nella circolare 14/E da voi citata

Salvo Carollo - 03/06/2020

Buonasera. Il generico termine di inversione contabile indica sia il caso dell'integrazione che dell'autofatturazione. Nel caso dei servizi bancari e finanziari, esenti in base alla normativa IVA, anche effettuati all'interno dell'UE, vige il principio stabilito appunto dalla circolare da lei citata: "nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione". Quindi le confermo che per questo tipo di servizi, effettuati da operatore non italiano verso soggetto passivo italiano, sarà sempre necessario provvedere con autofatturazione. Buona serata.

Giuseppe - 05/06/2020

Ho ricercato la frase da lei citata nella circolare 14/E 2019 e onestamente non ve n'è traccia. Resto della mia idea ovvero nel caso di un soggetto passivo italiano che acquista servizi bancari: - da un prestatore EXTRA-UE va emessa autofattura (anche non elettronica se si fa l'esterometro) come da paragrafo 6.1 circ.14/E 2019 pag. 34-35 - da un prestatore comunitario va effettuata l'inversione contabile di cui al paragrafo 6.2 circ. 14/E 2019 pag. 35-36 che cita testualmente: "Rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni (cfr. gli articoli 17 e 74 del decreto IVA, nonché l’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993): a) con l’estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE;" Tale deduzione è confermata inoltre dal fatto che l'adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 (esterometro) rimane dovuto "salvo il caso in cui il fornitore COMUNITARIO abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane", riguardo alle prestazioni da fornitore Extra-UE è invece possibile la "scelta per la auto-fatturazione elettronica via SdI" che esonera dall'adempimento. L'inciso: "nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all’autofatturazione", pur non sapendo da dove provenga, ritengo faccia riferimento a "soggetti non residenti" nella UE. Ma purtroppo in Italia le certezze sono davvero poche e i chiarimenti istituzionali servono spesso solo a creare altra confusione!

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