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ESTEROMETRO: BREVE RIEPILOGO IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 30 APRILE

Esterometro: breve riepilogo in vista della scadenza del 30 aprile

Entro il 30 aprile scadenza per il primo esterometro 2019 relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo

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Nell'esterometro in generale i contribuenti devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Percio' tutte le fatture non elettroniche emesse o ricevute da soggetti UE o extraUE, San Marino compresa, vanno incluse, comprese quelle ricevute da soggetti passivi esteri privi di partita Iva e comprese le fatture emesse per commercio elettronico indiretto (vendite a distanza) anche per le operazioni nei confronti di privati consumatori e anche se e' stata applicata l'Iva italiana.

E' stato inoltre confermato che l’esterometro riguarda anche gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra-UE, documentati mediante autofattura ai sensi dell’art. 17 c. 2 Dpr 633/72.

Tale documento, infatti, di regola non viene emesso in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio.

Per gli acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma identificati direttamente o mediante nomina di rappresentante fiscale, è comunque obbligatoria la compilazione dell'esterometro, sempre che non ci sia una bolletta doganale.

1) Casi di esclusione dall'esterometro

Si ricorda che i contribuenti italiani, per evitare di compilare l'esterometro, possono emettere al soggetto estero fattura elettronica, indicando come codice destinatario "XXXXXXX" e proseguendo la numerazione progressiva del registro delle vendite. In tal caso dovranno rilasciare al cliente estero copia cartacea con attestazione della conformità all'originale informatico.

2) Il caso particolare delle Fiere all'estero

Il committente nazionale che riceve una fattura per la partecipazione ad una fiera in un altro Stato comunitario, fatturata da società Ue (ad esempio fiera in Germania, ente fiera DE), deve assolvere l’imposta in Italia tramite integrazione della fattura con Iva mentre, nel caso in cui lo stesso evento venga fatturato da un prestatore extra-Ue (ad es. Ente Fiera svizzero) l’imposta deve essere assolta tramite autofatturazione ex art. 17 c. 2 Dpr 633/1972.

Ai fini dell’esterometro il committente nazionale dovrà compilare, fra gli altri, i seguenti dati:

  •  “Tipo Documento” TD11 in caso di Fiera Ue, TD01 in caso di Fiera extra-Ue,
  • “Natura operazione” N6 in entrambi i casi, trattando di integrazione (ipotesi Ue) o autofattura (ipotesi extra-Ue),
  • “Aliquota” e “Imposta” esponendo l’aliquota Iva e l’ammontare dell’imposta applicata,
  • “Data Registrazione”, ossia la data in cui il documento è stato registrato dal cessionario/committente, vale a dire la data di integrazione (ipotesi Ue) o di registrazione dell’autofattura (ipotesi extra-Ue).

In entrambi i casi l’operazione andrà riepilogata solo con riferimento al lato acquisti, trasmettendo esclusivamente il blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute.

3) Acquisti successivi alla Brexit

Attenzione perche', quando gli inglesi si decideranno ad uscire dalla UE, anche gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti IVA italiani presso soggetti del Regno Unito dovranno essere inclusi nella comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (salvo l'esistenza di una bolla doganale).

4) L'esterometro non esclude la presentazione dell'Intrastat

Gli obblighi in tema di Intrastat sono invariati nel 2019 e sono scollegati da quelli inerenti l'esterometro: chi ad es. presenta i modelli Intrastat con periodicità trimestrale, deve comunque presentare l'Intrastat del primo trimestre 2019 entro il 26 aprile 2019.

Con le "semplificazioni" intervenute, ricordiamo che per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi Ue, la presentazione dei modelli INTRA-2 è attualmente dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000 euro (per i servizi) oppure di 200.000 euro (per i beni), con riferimento ad almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Per le operazioni attive (modelli INTRA-1) sono da indicare le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del DPR 633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Ue.

5) Differenti obblighi per i forfettari

Dall’esterometro dovrebbero essere esclusi i soggetti in regime forfetario, mentre tali soggetti sono tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat, in relazione:
- alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea;
- agli acquisti intracomunitari, qualora nell’anno solare precedente o in quello in corso detti acquisti siano stati di ammontare superiore a 10.000 euro, fermo restando il più elevato limite minimo di 200.000 euro trimestrali ai fini della comunicazione degli acquisti Intra di beni.

Leggi anche l'articolo Esterometro 2019: ecco come funziona

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