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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 2019: OBBLIGO IN ARRIVO

Processo tributario telematico 2019: obbligo in arrivo

Il punto sul processo tributario telematico con le novità in arrivo dal 2019. Le norme di riferimento

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La disciplina del processo tributario telematico ha per oggetto “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione", con la conseguenza che “la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avvengono osservando le modalità informatiche”.

Questo quanto stabilito dai commi 1 e 2 del  d.m. 23.12.2013, n. 163 che ha dato  attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del d.l. 6.7.2011, n. 98.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiunto  poi   successivi tasselli all’attuazione della normativa sul processo tributario telematico,  approvando le regole tecniche che hanno per oggetto la costituzione in giudizio con modalità telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) . Le procedure sono state implementante in forma sperimentale,  in diverse regioni italiane (Umbria, Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto)  fino al d.d. 15.12.2016   che lo applica in  tutte le  restanti regioni.

Tratto dall'E-Book  "PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO"  di S. Mogorovich III ed. 

1) Processo tributario telematico: il punto ad oggi

Ad oggi,  per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato fino al 30.6.2019, la modalità di utilizzazione del processo tributario telematico è una facoltà della parte ma, per effetto dell’art. 16, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119, a decorrere dal 1° luglio  2019  entrerà in vigore  l’obbligo di utilizzare le modalità telematiche.  In sostanza,

  1. per i ricorsi da notificare, in primo e secondo grado, entro il 30.6.2019, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), le parti processuali possono utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per eseguire la notifica dei ricorsi e degli appelli e per effettuare il successivo deposito in via telematica, ricevendo on-line il numero di iscrizione a ruolo, nonché per depositare gli atti per i quali non è previsto l’obbligo della notifica (ad es., le controdeduzioni, le memorie, ecc.);
  2. per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1°.7.2019, le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto è stabilito nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione.

Va evidenziato che mentre il professionista-difensore ha l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, secondo quanto è previsto dall’art. 18, comma 2, lettera b), del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il contribuente che ha optato per la difesa personale, purché la controversia non sia di valore superiore a 3.000 euro ha la semplice “facoltà”, ma non l’“obbligo” di indicarlo: la mancata evidenza comporta la penalizzazione processuale rappresentata dal fatto che la segreteria della Commissione tributaria effettua il solo deposito delle comunicazioni presso i propri uffici,  senza dover sottostare all’obbligo di notificarle a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (precedente art. 16-bis). 

In altri termini, chi vuole proporre personalmente il ricorso contro un atto impositivo, non avendo dimestichezza con le regole procedimentali, se non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata nell’atto introduttivo corre il rischio, non infondato, di non avere conoscenza dello sviluppo dell’iter processuale

Nel caso di difesa personale per la lite minore, va chiarito,  che la regola del processo tributario telematico non è un obbligo ma una mera facoltà: “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore” (art. 2, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163).

NOTA BENE 1: ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il valore è determinato dal solo importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 

NOTA BENE 2   la scelta fatta dal ricorrente  non incide sulla procedura che deve essere osservata dal resistente, il quale, quindi, autonomamente, può scegliere di depositare le proprie controdeduzioni, unitamente agli eventuali documenti in esse indicati, secondo le regole tradizionali o quelle telematiche. Sempre osservando il principio di facoltà, se la parte, ricorrente o resistente, utilizza le modalità telematiche avanti la commissione tributaria provinciale, successivamente è obbligata ad utilizzare tali modalità anche nel giudizio di appello, anche per il depo- sito degli atti successivi alla costituzione in giudizio.

2) Le norme e gli adempimenti del processo tributario

Le norme di riferimento sul processo tributario

› D.lgs. 31.12.1992, n. 546: disposizioni sul processo tributario;
› art. 39, comma 8, del d.l. 6.7.2011, n. 98: utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni fatte dalla segreteria della commissione tributaria;
› d.m. 23.12.2013, n. 163: disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel pro- cesso tributario (c.d. “processo tributario telematico”);
› d.d. 4.8.2015: specifiche tecniche del processo tributario telematico – entrata in vigore e individuazione delle commissioni tributarie;
› d.d. 30.6.2016 e d.d. 15.12.2016: individuazione delle commissioni tributarie;
› d.lgs. 7.3.2005, n. 82: codice dell’amministrazione digitale;
› d.P.R. 11.2.2005, n. 68: disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata;
› d.P.C.M. 13.11.2014: regole tecniche per i documenti informatici;
› art. 16 del d.l. 23.10.2018, n. 119: giustizia tributaria digitale (obbligo del c.d. “processo tributario telematico e interpretazione autentica”);
› d.d. 10.3.2017: possibilità di pagamento del contributo unificato tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pago PA) nelle regioni Toscara e Lazio.

I principi fondamentali sono esposti nelle norme seguenti: 
›› Art. 1, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546: “I giudici tributari applicano le norme  del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme  del codice di procedura civile”.
›› Art. 2, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82: “Le disposizioni del presente codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario,  in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni  in materia di processo telematico”.
›› Art. 2, comma 4, del d.m. 23.12.2013, n. 163: “Si applicano le disposizioni del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito  nel presente regolamento”.

In questa cornice, il d.d. 4.8.2015 disciplina le modalità operative connesse ai seguenti adempimenti  procedurali (art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546):
a) la registrazione e l’accesso al S.I.GI.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);
b) le notificazioni;
c) le comunicazioni;
d) la costituzione in giudizio;
e) la formazione, la consultazione e il rilascio del fascicolo informatico;
f) il deposito di atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
g) il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia.

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3) Le principali definizioni

Documento informatico: è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti,.
Copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: è il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto,
Fascicolo informatico: è la versione informatica, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, del fascicolo d’ufficio di cui all’art. 25 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo.
Firma elettronica qualificata: è un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia ba- sata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Firma digitale: è un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra di loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. 7.3.2005, n. 82.

S.I.Gi.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria): è l’insieme delle risorse har- dware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all’ammini- strazione della giustizia tributaria.
Soggetto abilitato: sono tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da que- sto forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione.
PEC (posta elettronica certificata): è ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mit- tente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), del d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
Ricevuta di accettazione: è la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell’invio di un messaggio con sistemi telematici.
Ricorso: è il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
Istanza di reclamo e mediazione: è il reclamo presentato alla Direzione provinciale o alla Di- rezione regionale dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Nota di iscrizione a ruolo: è il modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall’art. 22, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
INI-PEC: è l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall’art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
Segretario di sezione: è l’addetto all’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che svolge le funzioni di cui all’art. 35, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545, e quelle individuate nel d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Area pubblica: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registra- zione al S.I.Gi.T.
Area riservata: area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.
CCITT Group IV: metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX.
DPI: misura espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine.

IEN: Istituto Elettrotecnico Nazionale.
Log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informativo.
PDF (Portable Document Format): documento informatico che mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi dispositivo di output.
PDF/A: formato standard internazionale creato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF.
PDF/A-1a: livello di conformità del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti. PDF/A-1b: livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione affidabile dell’aspetto visivo del documento sia conserva- bile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro.
Portale della Giustizia Tributaria (denominato anche “Portale”): portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio “giustiziatributaria. gov.it”, contenente le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative e per la registrazione al S.I.Gi.T. per l’utilizzo delle funzionalità presenti nel portale.
Ricevuta di accettazione: ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, nel caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini pro- cessuali, di cui agli artt. 22 e 23 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
Sistema di gestione informatica dei documenti : sistema del Dipartimento delle finanze di cui all’art. 52 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Sistema informativo della fiscalità ( “SIF”): indica l’insieme delle risorse degli apparati, degli strumenti, delle regole e delle relazioni di cui dispongono le Strutture della Fiscalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Sistema pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale: è denominato SPID. TIFF (Tagged Image File Format): è il formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche del colore.
UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): è un’articolazione delle Corti d’Appello, all’interno delle quali operano gli ufficiali e gli operatori giudiziari.
UTC: Coordinated Universal Time.

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