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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: REGIME AGEVOLATO E ATTIVITÀ CONNESSE

Associazioni sportive dilettantistiche: regime agevolato e attività connesse

ASD e attività commerciali: regime fiscale agevolato solo se le attività risultano strettamente connesse agli scopi istituzionali

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Con la recente circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente avuto modo di chiarire in quali casi le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire dei benefici fiscali riconducibili ai previsti regimi fiscali agevolati nel caso in cui pongano in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi.

1) Associazioni Sportive Dilettantistiche e regime fiscale agevolato

Come ampiamente argomentato dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, le associazioni sportive dilettantistiche possono fruire di particolari regimi fiscali agevolati ed in particolare:

  • quello previsto dalla Legge n. 398/1991, riguardante l’area di tassazione diretta ed indiretta ed ottenibile per opzione,
  • quello previsto dall’art. 145 del TUIR, riguardante la sola tassazione diretta.

Di tali benefici fiscali ne è stato fatto cenno anche nella circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno, la n. 1/2018 (“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”), nella quale viene ricordato come l’art. 145 prevede di fatto un regime forfetario permanente di determinazione del reddito, esteso a tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata e nella stessa norma viene affermata la validità del più favorevole regime forfetario di determinazione del reddito per le associazioni sportive dilettantistiche, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco di cui alla Legge n. 398/1991.

Con riguardo ai benefici previsti da tale ultima norma, è utile ricordare l’esonero:

  • dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie,
  • dell’obbligo di fatturazione (tranne alcuni particolari casi) e registrazione,
  • dell’emissione di scontrini e ricevute fiscali,
  • dell’obbligo di dichiarazione ai fini IVA.

Nel caso in cui le ASD decidessero di effettuare attività di tipo commerciale, la condizione essenziale affinché i proventi derivanti da tali attività possano rientrate nel regime di favore di cui alla Legge n. 398/1991 o di quello previsto nel TUIR all’art. 148, comma 3, è che le attività risultino “connesse agli scopi istituzionali”.

Nella circolare n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come l’applicazione del regime agevolativo di cui alla L. 398/1991 è limitato alle prestazioni commerciali collegate alle attività istituzionali, intendendo in tal senso le attività “strutturalmente” funzionali all’attività sportiva dilettantistica come, ad esempio, la somministrazione di cibo e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, oppure la vendita di gadget pubblicitari o di materiali sportivi (maglie, borsoni e così via).

Specularmente la connessione delle attività commerciali con gli scopi istituzionali è un requisito essenziale anche ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale previsto dall’art. 148, comma 3 e del TUIR.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ricorda come la predetta norma tributaria stabilisca la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le ASD, solo se sussistono congiuntamente determinati presupposti:

  • le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati,
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
  • le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.

Con riguardo all’ultimo requisito, nella circolare 18/E l’Agenzia delle Entrate fa presente che ai fini dell’applicabilità del regime agevolativo normativamente previsto, l’attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è soltanto quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente.

Secondo l’Amministrazione finanziaria sono pertanto da ritenersi escluse dall’applicabilità del regime di favore tutte quelle attività (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) che non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente ed indipendentemente dall’esercizio di detta attività.

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