Il 28 luglio 2025 la Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza n. 137, con cui ha confermato che le norme contenute nell’articolo 32, commi 4 e 5, del DPR 600/1973 sono costituzionalmente legittime. Si tratta delle disposizioni note come preclusione probatoria , che prevedono che se il contribuente non risponde alle richieste del Fisco oppure non esibisce documenti quando richiesto, non potrà poi usare quegli stessi documenti a suo favore durante un eventuale contenzioso.
La sentenza della Consulta ha chiarito pero che questa norma vale solo in alcuni casi ben precisi, e che non può essere applicata sempre e automaticamente. Vediamo le importanti precisazioni fornite dai giudici delle leggi.
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1) Preclusione probatoria: i casi in cui si applica
Secondo la Corte, la preclusione probatoria – cioè l’impossibilità di usare certi documenti non esibiti al momento della richiesta del Fisco – si applica solo se l’ufficio ha fatto una richiesta precisa e se ha avvisato il contribuente delle conseguenze della mancata risposta. Non basta una richiesta generica per far scattare la sanzione. Ad esempio, non si può penalizzare il contribuente che non consegna un documento senza sapere che sarebbe stato importante, o se l’amministrazione finanziaria effettua la cosiddetta “pesca a strascico” cioè una richiesta troppo ampia che punta a individuare irregolarità
Inoltre, la Corte precisa che per applicare questa esclusione servono comportamenti volontari, cioè il dolo: il contribuente deve aver scelto consapevolmente di non fornire i documenti.
La Corte ricorda anche che il contribuente non è obbligato a fornire prove contro sé stesso, in base al principio del “nemo tenetur se detegere”. Di conseguenza, la preclusione probatoria vale solo per i documenti che sarebbero stati chiaramente a favore del contribuente. Non vale invece per quelli che contengono dati negativi o compromettenti, come la cosiddetta “contabilità nera” o altri appunti interni (i cosiddetti “brogliacci”).
Infine, viene ribadito che l’amministrazione finanziaria non può chiedere al contribuente documenti che già possiede o che può facilmente ottenere dalle proprie banche dati, come le fatture elettroniche.
È il contribuente, però, a dover dimostrare che l’ufficio aveva già quei documenti, magari perché li aveva già trasmessi in occasione di precedenti accertamenti.
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2) Criteri per la preclusione probatoria
| Criterio | Requisito necessario |
|---|---|
| Richiesta specifica | Deve esserci una richiesta chiara e circostanziata dell’Ufficio. Le richieste generiche non sono sufficienti. |
| Avvertimento sulle conseguenze | L’amministrazione deve informare esplicitamente il contribuente che, se non esibisce i documenti, non potrà usarli in seguito. |
| Comportamento doloso | Serve dolo, cioè volontà consapevole di non fornire i documenti. La semplice dimenticanza o negligenza non basta. |
| Documenti “a favore” | La preclusione si applica solo a documenti chiaramente favorevoli al contribuente, non a quelli sfavorevoli o misti. |
| Cause non imputabili | Se il contribuente dimostra che non poteva fornire i documenti per cause indipendenti dalla sua volontà, la preclusione non si applica. |
| Documenti già in possesso dell’Ufficio | L’amministrazione non può richiedere dati o documenti che già possiede (es. da banche dati come SSD per le fatture elettroniche). |
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