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QUADRO RG 2016: REDDITO D’IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Quadro RG 2016: Reddito d’impresa in contabilità semplificata

Chi deve compilare il quadro RG in UNICO 2016? Chi può accedere al regime della contabilità semplificata? Quali sono i limiti?

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Il quadro RG in UNICO 2016 deve essere compilato dai contribuenti che si trovano nel regime della contabilità semplificata. Dopo aver elencato coloro che sono obbligati alla compilazione del Quadro RG e coloro che non devono compilarlo, approfondiamo i limiti e i requisiti per la contabilità semplificata.

Questo articolo è un estratto dall'e-book: Guida alla compilazione del Quadro RG 2016

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1) Chi deve compilare il quadro “RG” in UNICO 2016

Il quadro RG è compilato dai contribuenti esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/1973, che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria.
Il quadro RG deve essere compilato dai seguenti soggetti:

  • dai contribuenti che hanno intrapreso nel 2015, l’esercizio di impresa commerciale adottando il regime di contabilità semplificata;
  • dai contribuenti che si sono avvalsi nel precedente periodo d’imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nel periodo d’imposta 2015 al regime di contabilità semplificata (art. 66 del Tuir) devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352;
  • i produttori agricoli che, oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir, svolgono anche attività produttive di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir, compilano il quadro RG con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a quelle agricole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l’opzione per la determinazione analitica del reddito;
  • imprenditori agricoli che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 22, comma 1-bis, D.L. 66/2014, che non determinano il reddito secondo i criteri forfetari compilando il quadro RD, devono indicare nel quadro RG i costi e corrispettivi relativi all’attività eccedente i predetti limiti.

Resta ferma, in tali ipotesi, l’indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.


 

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2) Chi NON deve compilare il quadro RG in UNICO 2016

Il quadro RG non deve essere compilato dai seguenti soggetti:

  •  dai contribuenti in regime forfetario per le attività d’impresa arti o professioni (art. 1, cc. 54-89,L. 190/2014);
  • dai contribuenti in regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98/2011, convertito successivamente con L. 111/2011), in quanto devono compilare  il quadro LM;
  • dalle imprese costituite in forma di società giuridiche o di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., Società cooperative);
  • dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali e artigiane che abbiano optato per il regime ordinario.

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3) Contabilità semplificata

Possono accedere al regime di contabilità semplificata (art. 18 del D.P.R. 600/1973), i seguenti soggetti:

  •  le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 597/1973;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni;
  •  le imprese individuali esercitate nella forma di impresa familiare di cui all’art. 230-bis del c.c.;
  • gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali.

Qualora, per le categorie suddette, i ricavi nell’anno precedente non siano superiori a:

  • euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza. Nell’ipotesi di inizio attività è consentito scegliere il regime contabile in base ad una previsione dei ricavi, ragguagliandoli a 12 mesi.

N.B. Per ricavi si intende oltre il volume d’affari, le sopravvenienze attive, le plusvalenze, gli interessi e tutti gli altri proventi estranei al regime Iva (art. 85 del Tuir).


 

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4) Attività miste

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi riguardanti l’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente.
Nell’ipotesi in cui i ricavi non siano annotati distintamente, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Esempio
Un contribuente, titolare di una ditta individuale esercita le seguenti attività:
- Prestazione di servizi: ricavi anno 2014 pari a € 450.000;
- Commercio: ricavi anno 2014 pari a € 50.000.
Si ipotizza che i ricavi dell’attività non siano stati annotati separatamente.

Al fine di verificare, nel caso specifico, quale regime contabile adottare nel 2015, occorre:
- identificare il limite complessivo delle due attività, che nel caso di specie i ricavi totali sono pari a € 500.000.
Il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività esercitate, risulta non superiore a € 700.000 perciò nel 2015 il soggetto potrà rimanere in contabilità semplificata.

5) Libri e registri obbligatori

Le imprese in regime semplificato, sono obbligate alla tenuta dei seguenti libri e registri contabili:
- registri Iva: fatture emesse, fatture d’acquisto e corrispettivi;
- registro dei beni ammortizzabili (in alternativa il contribuente può annotare i cespiti nei registri Iva acquisti).

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