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REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2018: GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITÀ

Redditi società di persone 2018: guida alle principali novità

Le principali novità nella dichiarazione dei redditi delle società di persone 2018

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Approvato con Provvedimento del 31 gennaio 2018 il modello di dichiarazione “Redditi SP 2018”, con le relative istruzioni che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi, nonchè i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017.
La prima novità rispetto al periodo d’imposta 2016 riguarda il frontespizio che è stato aggiornato con il flag dedicato alle imprese di utilità sociale. Vediamo ora quali sono le altre principali novità.

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1) Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria – Quadro RF

  • Sono stati inseriti nuovi codici, sia tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31) sia tra le variazioni in diminuzione (rigo RF55) per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”) introdotto con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.
  • Tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50) sono state inserite due nuove colonne per l’indicazione, da parte delle imprese sociali, della destinazione degli utili e degli avanzi di gestione all’ apposita riserva o all’aumento gratuito del capitale sociale.
  • Sono stati previsti, nell’ambito delle variazioni in diminuzione elencate nel rigo RF55:
    •  il codice 55, per evidenziare il c.d. iperammortamento, ovvero il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali rientranti nel modello «Industria 4.0»;
    •  il codice 56, per indicare il valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali secondo quanto disciplinato dall’ art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2) Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata - Quadro RG

  • In considerazione della parziale riformulazione dell’art. 66 del TUIR e dell’introduzione del regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, le istruzioni del presente quadro sono state aggiornate per la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa. La modifica più importante riguarda sicuramente la rimozione dei righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente); al loro posto è stato inserito il rigo RG38 che ha solo una funzione di monitoraggio delle rimanenze finali.
  • Sono stati inseriti dei nuovi codici, sia tra gli altri componenti positivi (rigo RG10) sia tra gli altri componenti negativi (rigo RG22), per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”) introdotto con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.
  • Sono stati previsti, nell’ambito degli altri componenti negativi rigo RG22:
    • il codice 28, per evidenziare il c.d. iperammortamento, ovvero il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali rientranti nel modello «Industria 4.0»;
    • il codice 29, per indicare il valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali secondo quanto disciplinato dall’ art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  • Nel rigo RG23, sono state inserite due nuove colonne per indicare l’agevolazione concessa alle imprese sociali che destinano gli utili e gli avanzi di gestione ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale.

3) Redditi di lavoro autonomo - Quadro RE

  • Nel rigo RE15, sono state inserite due nuove colonne per distinguere, in merito alla somministrazione di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere, le spese non addebitate analiticamente al committente (soggette a deducibilità parziale del 75 per cento) da quelle addebitate analiticamente al committente.
  • Nel rigo RE17, sono state gestite, attraverso l’ausilio di quattro colonne, le nuove modalità di deducibilità delle spese per la formazione.

4) Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari – Quadro RS

  • In applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite, c.d. “branch exemption”, è stato aggiornato il prospetto sulla “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)”. Inoltre, per permettere di indicare l’eccedenza ACE che viene trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP, sono state inserite due nuove colonne (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 agosto 2017).
  • Nel prospetto “Investimenti in Start-up innovative”, conseguentemente al fatto che, con decorrenza 1 gennaio 2017, non vi è più distinzione tra investimenti in start-up innovative e strat- up a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico, è stata eliminata la colonna 3 nel quale si doveva indicare il “Tipo start-up” (art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
  • E’ stato inserito un nuovo prospetto, intitolato “Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016”. Questo prospetto è indirizzato ai contribuenti che provvedono alla trasmissione telematica delle operazioni IVA, per comunicare, inerentemente al periodo d’imposta 2017, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento (rigo RS136)
  • Per i soggetti che si sono avvalsi del regime di Patent Box, è stato istituito il prospetto “Grandfathering – Opzione marchi d’impresa (Patent Box)”, rigo RS137, attraverso il quale è possibile comunicare i dati richiesti dall’ art. 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 novembre 2017.

5) Altri quadri

Redditi dei terreni - Quadro RA

È stata introdotta la colonna 14 “Reddito agrario non imponibile” per l’indicazione del reddito agrario non imponibile, come previsto dall’ art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Redditi dei fabbricati - Quadro RB

La seconda sezione del quadro RB, finalizzata precedentemente all’indicazione dei dati dei contratti di locazione, da quest’anno, deve essere compilata unicamente per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista in presenza di immobili situati nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e concessi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili.

Altri redditi - Quadro RL

Sono stati inseriti tre nuovi codici (8, 9 e 10), nell’ambito della colonna 1 del rigo RL1, per l’indicazione degli utili e degli altri proventi equiparati, percepiti nel 2017, e formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per i quali la tassazione è pari al 58,14 per cento.

Plusvalenze di natura finanziaria - Quadro RT

È stata prevista la proroga della rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2017 (art. 1, commi 554 e 555, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) nella sezione VII dedicata alle “Partecipazioni rivalutate”.

Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione dei terreni - Quadro RM

Nella sezione VII (“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 282/2002 e successive modificazioni”) è stata prevista la proroga della rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (art. 1, commi 554 e 555, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Altre imposte - Quadro RQ

Sono state eliminate le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C, inerenti alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, a causa della scadenza dell’efficacia delle disposizioni relative.

Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie – Quadro RV

Nella sezione I e nella sezione II del quadro in esame è stato inserito il prospetto dedicato alla gestione delle perdite fiscali che vengono trasferite a seguito di un’operazione di fusione o di scissione; inoltre nella parte II, nel rigo RV53, è stata inserita una nuova colonna per l’indicazione dell’ammontare ACE trasferito alla società avente causa secondo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR o dall’art. 173, comma 10, del TUIR.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici – Quadro RP

Nel quadro è stata modificata la colonna 4 rendendola idonea, a seconda della rispettiva percentuale di detrazione indicata, ad indentificare le varie tipologie di spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Inoltre, è stato eliminato il rigo RP31 nel quale andava indicato l’ammontare delle spese sulle quali determinare le detrazioni.

Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati – Quadro RN

Il reddito agrario non imponibile da imputare ai soci, risultante dalla colonna 14 del rigo RA27 e di cui si è parlato precedentemente, trova la sua collocazione nel rigo RN4 colonna 1- quater.
Nel rigo RN17 sono state inserite:

  • le colonne 5, 6, 7 e 8 per indicare le varie tipologie di spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, da imputare ai soci;  
  • le colonne 16 e 17 per indicare le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali per le quali la detrazione spetta, rispettivamente, nella misura del 70 e del 75 per cento

Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite – Quadro RO

E’ stata eliminata la colonna 13 della sezione II dove precedentemente veniva indicato il maggior reddito dominicale imponibile da attribuire al socio che adesso deve essere invece indicato nella colonna 15. Il caso in esame è quello disciplinato dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 in base al quale l’IMU sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Comunicazione dell’amministratore di condominio – Quadro AC

Nella sezione III del quadro AC denominata “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi” è stata istituita la colonna 9 affinché si possa dare indicazione del codice dello stato estero del fornitore che ha ceduto beni e servizi al condominio nell’anno solare.


Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato – Quadro FC

Nella sezione I, intitolata ”Dati identificativi del soggetto non residente o della stabile organizzazione” è stata inserita la colonna 12 per poter indicare il codice fiscale del soggetto avente causa in caso di trasferimento della stabile organizzazione a cui consegue la cessazione dell’efficacia dell’opzione di cui all’art. 168-ter del TUIR e la cessazione del regime di cui all’art. 167 del TUIR (punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017).

Comunicazione per i regimi opzionali - Quadro OP

Per i contribuenti che a decorrere dal 2017 devono comunicare in dichiarazione l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (“Patent box”), è stato inserito un nuovo prospetto nella sezione II.

Dichiarazione integrativa – Quadro DI

È stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza (colonna 4). Precedentemente, la colonna 4 rappresentava un “di cui” della colonna 5; nel modello Redditi SP 2018 questo collegamento, tra la colonna 4 e la colonna 5, è stato eliminato. Il credito, derivante dalla correzione di errori contabili di competenza e risultante dalla dichiarazione integrativa, deve essere quindi indicato esclusivamente nella colonna 4 e va sommato all’ammontare dell’eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.

Risultato della dichiarazione – Quadro RX

È stata eliminata la colonna 5 dei righi RX3 e RX5 per l’indicazione del credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione. Sono stati inoltre eliminati i righi RX17 e RX18 che riguardavano l’indicazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

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