Le organizzazioni fanno sapere che in quell'incontro è stata respinta la proposta economica di Confprofessioni.
Per approfondire abbiamo a disposizione ebook in pdf e manuali di carta dedicati al lavoro che potrebbero interessarti, in particolare ti segnaliamo:
- CCNL Commercio (testo e commento) III edizione 2021 (libro di carta)
- CCNL metalmeccanici 2021 analisi e commento del contratto (libro di carta)
- La Busta paga - lettura e compilazione (eBook 2021)
- La Busta paga in edilizia (eBook 2018)
Inoltre scopri le nostre Guide dedicate alle pratiche in materia di lavoro, come:
Segui sempre il Dossier CCNL e Tabelle retributive per altre notizie e approfondimenti in materia contrattuale.
1) Ferie e minimi retributivi dipendenti studi professionali
2) Tabella retributiva in vigore e scatti anzianità
Tabella retributiva unica dal 1° settembre 2017 |
Quadri | 2.133,31 |
1 | 1.887,84 |
2 | 1.644,37 |
3 S | 1.525,23 |
3 | 1.511,37 |
4 S | 1.465,62 |
4 | 1.413,11 |
5 | 1.315,12 |
In tema di scatti di anzianità il CCNL studi professionali prevede il diritto per il lavoratore a 8 (otto) scatti triennali.
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1 gennaio 1978.A decorrere dal 1 ottobre 2011, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
LIVELLI | IMPORTI PER SCATTI ANZIANITA' |
Quadri | 30 |
I° | 26 |
II° | 23 |
III° Super | 22 |
III° | 22 |
IV° Super | 20 |
IV° | 20 |
V° | 20 |
ATTENZIONE si ricorda che gli importi si intendono sempre al lordo ( in quanto l'imposizione fiscale varia poi sulla base della situazione soggettiva del lavoratore).
3) Welfare - Fondi bilaterali di solidarietà - Assistenza straordinaria COVID 19
In tema di welfare sono attivi i sottoelencati strumenti bilaterali:
A) La Commissione paritetica nazionale;
B) Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità
C) L’Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.)
D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (C.A.DI.PROF.)
Le strutture di Ebipro e Cadiprof in particolare operano sinergicamente nell’erogazione delle tutele ai propri iscritti.
Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal CCNL.
A partire dalla mensilità di aprile 2015, il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO),viene effettuato mediante un contributo unificato di 22 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP .
Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, sarà dovuta una sola iscrizione.
Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
Le Parti firmatarie del CCNL convengono di suddividere la quota nel seguente modo:
- 15 euro per 12 mensilità a cadiprof.
- 7 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 5 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad Ebipro.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, con la medesima decorrenza di cui sopra, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32 (trentadue), corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
Il 3 ottobre 2017 Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo che istituisce il fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito nel settore delle attività professionali.
L’intesa prevede che gli studi, in un primo tempo aventi più di 3 lavoratori dipendenti e successivamente ridotti a 2, siano obbligati al versamento al fondo bilaterale di settore. L’accordo prevede inoltre:
- un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
- una prestazione di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti di studi professionali che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre-cinque anni.
- per i dipendenti degli studi aventi dimensioni inferiori alla soglia dimensionale per l’accesso al fondo, 3 e successivamente 2, le prestazioni verranno attivate dall’Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO).
Il fondo è diventato operativo il 26 maggio 2021 Leggi in merito anche: Fondo bilaterale studi professionali: le regole 2021 e Fondo studi professionali cambiano i codici Ateco
Misure per l'Emergenza COVID 19
Sono state previste alcune misure di agevolazione economica per imprese e lavoratori iscritti ai fondi che fanno riferimento al CCNL Studi professionali (CADIPROF ed EBIPRO).
- Ai datori di lavoro e ai lavoratori dipendenti che, alla data del 1° aprile 2020, non risultavano iscritti alla bilateralità di settore , è data la possibilità di beneficiare di una delle prestazioni erogate da EBIPRO e delle misure introdotte da CADIPROF per l’emergenza COVID-19 (si vedano ulteriori dettagli su www.ebipro.it e www.cadiprof.it).
- Ai datori di lavoro già iscritti alla data del 1° aprile 2020, che risultavano in situazioni debitorie nei confronti di CADIPROF ed EBIPRO tali da impedire l’erogazione delle prestazioni, è consentita la regolarizzazione della situazione contributiva, mediante versamento del 30% delle somme dovute, a saldo e stralcio del debito maturato nei confronti di entrambi gli enti alla data del 31.1.2020.
- è ammessa la sospensione della contribuzione ordinaria solo per i lavoratori dipendenti di studi/aziende già iscritti alla data del 1° aprile 2020, per i quali si verifichi la sospensione dell’attività lavorativa per accesso ad ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente e solamente per il periodo di effettiva sospensione dell’attività.
In materia di assistenza sanitaria contro l'epidemia COVID 19 CADIPROF ha posto in essere per gli iscritti alcune coperture per la diagnosi del Covid-19
- Test sierologico quantitativo per la ricerca degli anticorpi anti-Sars-Cov-2 (Coronavirus)
- Tampone a seguito di test sierologico quantitativo positivo
- Test rapido antigenico
- dal 1 marzo 2021 si è aggiunta l' INDENNITA’ PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID-19
- possibile anche la Consulenza psicologica, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete CADIPROF/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al progetto.
4) Tutela della malattia nel CCNL studi professionali
In caso di malattia il dipendente di uno studio professionale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare ( il cd. "periodo di comporto") .
Alla scadenza del periodo di comporto i dipendenti possono beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 180 giorni previa presentazione di apposita documentazione medica .
Ai lavoratori affetti da particolari malattie invalidanti (es. oncologiche , distrofia muscolare sclerosi multipla o trapianti di organi vitali) la conservazione del posto è garantita per 270 giorni, prolungabili per ulteriori 8 mesi in relazione allo stato della patologia dietro richiesta che deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno di assenza.
Il trattamento economico della malattia, stabilito dall’art. 104 del CCNL , prevede che il lavoratore malato, anche in prova, ha diritto ad un trattamento economico ovvero :
- 100% della retribuzione di fatto per i primi tre giorni a carico del datore di lavoro ( carenza malattia);
- 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno (l’indennità a carico INPS è pari al 50%);
- 100% della retribuzione di fatto dal 21° al 180° giorno (l’indennità a carico INPS è 66,66%).
Per approfondire vedi anche "Studi professionali la malattia del dipendente"
5) A chi si applica il contratto Studi professionali
Possono applicare questo contratto gli studi professionali delle seguenti aree:
A)Area professionale Economico – Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area professionale Giuridica
Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori. Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
E) Altre attività professionali intellettuali
Attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.