Come annunciato con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 26.04.2012, con il D.p.c.m. del 26.04.2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, a causa dell’introduzione dell’Imu e dell’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione, ha ritenuto opportuno concedere più tempo ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione e all’invio telematico del modello 730/2012.
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1) Ecco le nuove scadenze:
- entro il 16 maggio (anziché entro il 30 aprile) la presentazione del 730 al sostituto d’imposta;
- entro il 15 giugno (anziché entro il 31 maggio) la consegna al contribuente, da parte del sostituto, della copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione;
- entro il 20 giugno (anziché entro il 31 maggio) la consegna del 730 ad un Centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato;
- entro il 2 luglio (anziché entro il 15 giugno) la consegna al contribuente, da parte del Caf o del professionista della copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione.
Infine, i Caf e i professionisti abilitati avranno tempo fino al 12 luglio (anziché fino al 30 giugno) per comunicare il risultato finale della dichiarazione ed effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale successivamente provvederà a trasmettere i dati ai sostituti d’imposta per l’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. Si ricorda che, da quest’anno, tutti i sostituti d’imposta sono tenuti a ricevere i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e, a tal fine, dovevano effettuare l’apposita comunicazione entro il 20 aprile 2012 (comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 5.4.2012) ad esclusione dei sostituti d’imposta che nel 2011 avevano già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e che non dovevano comunicare variazioni dei dati già forniti.
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