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DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI: VIA LIBERA DAL CONSIGLIO DEL MINISTRI

Decreto semplificazioni fiscali: via libera dal Consiglio del Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì 24 febbraio 2012, ha approvato le misure sulla semplificazione fiscale che –come cita il Comunicato stampa -renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all’evasione.Il testo del decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.

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Saltato il fondo taglia- Irpef alimentato dalla lotta all’evasione: il Governo ha dovuto rinviare la riduzione della pressione fiscale, in quanto non era al momento quantificabile l’ammontare delle risorse utilizzabili dalla lotta all’evasione del 2012 e 2013. L’Imu sugli immobili della Chiesa a destinazione commerciale a partire dal 2013 diventa un emendamento al decreto liberalizzazioni, ora all’esame del Senato. Il decreto resta legato all’idea iniziale del Governo, quella cioè di semplificare ed efficientare il sistema fiscale. Sono 13 gli articoli del provvedimento predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, ecco i principali temi di interesse fiscale:

1) Rateizzazione dei debiti tributari più flessibile

Il contribuente, in caso di decadenza della rateazione del c.d. avviso bonario (art. 3 del D.lgs.462/1997), potrà comunque accedere alla rateazione (che sarà flessibile) per momentanea difficoltà economica, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Tre le possibili soluzioni:

a) Piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (attualmente ciò era possibile solo in caso di richiesta di proroga di una rateazione già concessa);

b) Esclusa la decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;

c) Divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.

L’accesso alla rateazione non classificherà più il contribuente come inadempiente, costui pertanto non sarà più escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

2) Adempimenti semplificati

Errore formale sanabile
Per salvaguardare il contribuente in buona fede e sanare solo i comportamenti che non pregiudicano l’attività erariale, non sarà più soggetto a decadenza dal regime speciale scelto, o dal beneficio previsto dalla legge, il contribuente che non osserva gli adempimenti formali richiesti. Sarà possibile inviare la comunicazione o assolvere l’adempimento richiesto anche in ritardo, entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’accertamento, pagando una sanzione minima di 258 Euro.

Spesometro rimpiazzato dall’elenco clienti-fornitori
Una sola comunicazione al mese per ciascun cliente e non più una singola comunicazione per ogni operazione, ritorna in sostanza il vecchio elenco clienti-fornitori al posto dello spesometro. Dal 1° gennaio 2012 la comunicazione delle operazioni Iva riguarda tutte le fatture emesse e ricevute, come avveniva in passato per il vecchio elenco clienti e fornitori; solo per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica sarà dovuta per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 Euro, Iva inclusa.

Black-list solo sopra i 500 Euro
La comunicazione black list dovrà essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a 500 Euro.

Partite Iva inattive, cambia la modalità di chiusura
L’Agenzia invierà automaticamente una comunicazione
ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività, invitandoli a pagare la sanzione ridotta ad un terzo. Il contribuente potrà comunicare eventuali elementi aggiuntivi affinché l’Agenzia non proceda alla cessazione d’ufficio della partita Iva. In assenza di valide motivazioni, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione della partita Iva e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Compensazione Iva fino a 5.000 Euro
Dimezzata la soglia
entro la quale possono essere compensati i crediti Iva, sarà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a stabilire i termini e le ulteriori modalità attuativa di tale riduzione. Quindi, fino a che non sarà emanato il provvedimento, resta valida la soglia dei 10.000 Euro sia per i crediti Iva annuali relativi al 2011 sia per i crediti infrannuali del 2012.

Crediti tributari di piccolo importo
Passa da 16,53 a 30 Euro la soglia al di sotto della quale il Fisco abbandona la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Il nuovo limite, valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d’imposta, non vale in caso di accertate e ripetute violazioni degli obblighi di versamento

Imposta di bollo sulle attività scudate
Fissata al 16 maggio la scadenza per versare l’imposta di bollo sulle attività scudate.

3) Tracciabilità e antiriciclaggio

Gli acquisti di beni effettuati dalla persone fisiche, residenti al di fuori dello Stato e di cittadinanza straniera, non saranno sottoposte al divieto del contante sopra la soglia del 1.000, in virtù di particolari garanzie anti-riciclaggio.
Differito dal 7 marzo al 1° maggio 2012 il termine a partire dal quale tutte le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare in moneta contante i pagamenti di stipendi e pensioni con importo superiore a 1.000 euro.
Esteso l’obbligo di trasmissione alla Guardia di finanza (e non solo al ministero) delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. In questo modo sarà la Guardia di Finanza, che ha più esperienza investigativa sull’antiriciclaggio, a decidere quali violazioni possano essere considerate una spia di evasione, evitando il rischio che gli uffici dell’Agenzia siano inondati di una miriade di segnalazioni poco significative.

4) Imu

Novità per le case all’estero:

  • l’Imu non è dovuta se l’importo calcolato non supera i 200 Euro;
  • ai fini dell’imposta per “valore dell’immobile” si intende non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti;
  • gli italiani che lavorano all’estero per lo Stato beneficeranno della riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali, solo per il periodo in cui si lavora all’estero;
  • riconosciuta la detrazione di 200 Euro se l’immobile è adibito ad abitazione principale.

5) Contrasto all’evasione

Saranno previste liste selettive dei contribuenti che ripetutamente sono stati segnalati ad omettere scontrini e ricevute fiscali.
Sarà possibile per la Guardia di Finanza istruire indagini di carattere finanziario e trasmettere le proposte all’Agenzia delle Entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.

Allegato

Consiglio dei Ministri n. 16 del 24.02.2012
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