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BLACK LIST: ELENCO DEI PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO C.D. PARADISI FISCALI

Black List: Elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato c.d. Paradisi Fiscali

Elenco dei paesi Black List aggiornato al Decreto del MEF del 16 dicembre 2014 e nuovi decreti 2015

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A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all’Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

Il 31 agosto doveva essere  la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio. L'adempimento è stato prorogato al 2 novembre sia per l'elenco di luglio che per quello di agosto.  L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

L'articolo continua dopo la pubblicità

 Vedi il più recente aggiornamento normativo al 2015 
Vedi gli altri articoli sul tema nel nostro Dossier Black list

1) Individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros); (inserito nella White List dal DM  27/7/2010)
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);(inserito nella White List dal DM  27/7/2010)
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino); ESPUNTO DALLA BLACK LIST con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014, 

Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Samoa (Indipendent State of Samoa);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu).

2) Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List

Articolo 1 - Stati a regime fiscale agevolato.
In vigore dal 4 agosto 2010

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Articolo 2 - Altri stati a regime agevolato.
In vigore dal 14 gennaio 2003
1. Sono altresi' inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
1) Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attivita' di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societa' operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) (Numero abrogato);
4) Monaco, con esclusione delle societa' che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Articolo 3 - Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.
In vigore dal 23 dicembre 2014

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attivita'
per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
4) Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa' esercenti attivita' ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attivita' all'estero;
6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export Processing Zones;
9) (numero abrogato dall'art. 1 decreto 16 dicembre 2014);
10) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
11) Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
12) Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle Export Processing Zones;
14) Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie e "di domicilio";
15) Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita' off-shore.
 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresi', ai soggetti ed alle attivita' insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtu' di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

3) DM 23.1.2002 - Paesi nei confronti dei quali si applica il regime di indeducibilità dei costi


Art. 1 - Paradisi fiscali “assoluti”


Alderney (Isole del Canale)

Andorra

Anguilla

Antille Olandesi

Aruba

Bahamas

Barbados

Barbuda

Belize

Bermuda

Brunei

Cipro

Filippine

Gibilterra

Gibuti (ex Afar e Issas)

Grenada

Guatemala

Guernsey (Isole del Canale)

Herm (Isole del Canale)

Hong Kong

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Cook

Isole Marshall

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Isole Vergini statunitensi

Jersey (Isole del Canale)

Kiribati (ex Isole Gilbert)

Libano

Liberia

Liechtenstein

Macao

Maldive

Malesia

Montserrat

Nauru

Niue

Nuova Caledonia

Oman

Polinesia francese

Saint Kitts e Nevis

Salomone

Samoa

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Sant’Elena

Sark (Isole del Canale)

Seychelles

Tonga

Tuvalu (ex Isole Ellice)

 Vanuatu.

Art. 2 - Paradisi fiscali “con esclusioni”


1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;
4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato

Art. 3 - Regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2) Antigua, con riferimento alle International buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5) Dominica, con riferimento alle International companies esercenti l’attività all’estero;
6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefìci fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
10) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;
14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

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Commenti

MASSIMO - 19/07/2016

FATTURA DI MERCI RICEVUTA DAL PRINCIPATO DI MONACO A GIUGNO 2016 COSA DEVO FARE?

mELA - 08/09/2015

ALVE VOLEVO SAPERE SE PER FATTURE EMESSE E RICEVUTE A/DA TOKYO BISOGNA FARE LA BLACK LIST. GRAZIE

Bambina - 11/03/2015

Buon giorno, gentilmente, vorrei sapere se le fatture ricevute da Ebay, con sede in Lussemburgo sono soggette oltre al modello intra anche alla Blak list? Grazie

Bornati - 19/02/2015

Buongiorno, devo fatturare ad un cliente di Lima (Perù) fa parte della black list? Grazie

katia - 21/01/2015

fattura emessa per servizio a Monaco (Principato di Monaco) devo fare black list anche se la partita iva inizia con FR (Francia)?Il programma me la scarta perché la partita iva risulta essere paese comunitario. Come mi devo comportare? per Monaco la partita iva non inizia con MC?

dawnraptor - 23/01/2015

La partita iva di Monaco inizia con FR, e la comunicazione black list è dovuta, a condizione ad esempio che non ci sia un'esclusione per limiti di importo. Le ultime vicende legislative hanno portato il limite a 10.000 euro su base annua, apparentemente, anche se è tutto da verificare bene anche alla luce delle circolari. Magari la comunicazione non è neppure da fare?

beatrice - 10/12/2014

casablaca fa parte dei paesi della black list?

dawnraptor - 12/12/2014

Casablanca è in Marocco? Non mi pare faccia parte dei Paesi Black List.

Lorenza - 17/06/2014

Mi potete dare conferma che le Isole Canarie sono escluse dalla black list e, di conseguenza, un trasferimento di residenza in dette isole, NON comporterebbe il pagamento dell'IVIE? Grazie.

Cristina Bonazzi - 14/04/2014

Ai fini black list come devo considerare il Qatar? Grazie

IVAN VIOTTO - 17/03/2014

Buon giorno . Volevo chiedere se e' prevista la comunicazione con il modello polivalente per le operazioni con i seguenti paesi: CIPRO LUSSEMBURGO REUNION (FRANCIA) Grazie. Ivan Viotto c/o Arredamenti TREO sas

Luigia Lumia - 24/08/2013

L'operazione non è soggetta a Iva, a condizione che il soggetto sia soggetto passivo nel proprio stato.

alfredo - 24/08/2013

buongiorno devo fare una fattura per una ricerca di mercato fatta in italia ad una ditta dell'ecuador citta guayaquil come mi devo comportare ? iva esente? grazie

Giampiero Miranda - 22/03/2013

Buongiorno a tutti, vorrei sapere, limitatamente all'Equador, quale parte del paese equadoregno viene denominata Free Trade Zones e le città principali in esse contenute. Grazie mille in anticipo.

max - 29/11/2012

vorrei sapere se uno di questi paesi e' paradiso fiscale : estonia,lituania,o lettonia

stefano - 08/10/2012

Vorrei sapere se posso registrare in contabilità e autofatturare un servizio della Nuova Caledonia 2 mesi dopo il pagamento e comunicarlo in quel monento in blak list grazie

sabrina giovanelli - 19/06/2012

vorrei sapere se teheran iran è entrato a far parte dei paesi black list..ci sono aggiornamenti?

maurizio - 01/05/2012

Vorrei sapere se lo stato del Vaticano è in regola con le norme antiriciclaggio e se è uno sato compreso nella Black List, grazie

C&H - 05/04/2012

Cortesemente, mi fate sapere sa TAIWAN attualmente è ancora considerato come paese da inserire nella black list o è escluso?

luca corrò - 05/05/2012

in effetti un tema Taiwan esiste; il legislatore ha sempre descritto i paesi eliminati e/o aggiornati di lista in lista. Nel DM 1999 Taiwan è citato; in quello del 2002 non viene più citato. ne alcunchè viene detto dopo. Nelleliste BL da inviare a fine mese mi risulterebbe esitere tra le istruzioni. Forse una risposta da parte dell'AE potrebbe essere rassicurante. LC

paolo - 18/02/2012

Sono responsabile di una zienda Maltese di consulenza, sviluppo e commerciale. Tutti i beni che vengono acquistati o venduti in ambito europeo (malta e' in europoa), non sono assoggettati ad iva, quando la transazione avviene tra due enti soggetti ad iva...

omar - 04/02/2012

vorrei sapere se io avendo una societa' a malta acquisto merce dal italia pago l'iva e vice versa. grazie saluti

gianfranco - 11/12/2011

buon giorno volevo sapere se apro una ditta import ed export dalla svizzera comprare prezziosi in ghana rientra nella blak list

Cristina - 30/03/2011

Se vendo a un cliente svizzero che non ha partita iva (per il primo anno di attività e con fatturato basso non hanno obbligo di iscrizione), come dichiaro l'importo nella black list? Non avendo la partita iva segnala errore. Grazie.

Mario - 27/10/2010

Cortesemente, mi fate sapere sa DUBAI è considerato paese da inserire nella black list o è escluso? grazie Mario

Luigia - 28/10/2010

Direi che rientra tra gli Emirati Arabi.

Gabriella - 19/01/2011

Qualcuno sa se esiste una lista con un fac-simile degli identificativi fiscali per ogni Paese (es. da quante cifre deve essere composto un identificativo per Dubai)??

pietro - 15/10/2010

mi segnalate se c'è una trattazione completa di come devono essere trattate le importazioni?

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