News Pubblicata il 18/07/2022

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Esterometro e bollette doganali: il rischio di duplicazione dei dati

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate spiegano che per l'esterometro l'esenzione di invio per i dati con bolletta doganale non determina divieto ma rischia la duplicazione



Con la Circolare n 26 del 13 luglio l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti sul nuovo esterometro in vigore dal 1 luglio.

In particolare, in risposta ad un contribuente che domanda se vi sia un divieto di invio dei dati per i quali è stata emessa una bolletta doganale viene replicato che "non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell’obbligo"

Per espressa previsione di legge l'adempimento dell’esterometro per i dati per i quali vi è una bolletta doganale o di una fattura elettronica via Sdi è escluso ma vi è rischio di duplicazione dei dati.

Ricordiamo innanzitutto che ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

Le Entrate evidenziano come può sussistere un potenziale rischio di duplicazione delle operazioni nei sistemi informatici a carico di coloro che inviano nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione.

Viene in sintesi precisato che sebbene la trasmissione dell’esterometro già in presenza di fattura elettronica o bolletta doganale non determina alcuna violazione sanzionabile, il contribuente si pone nelle condizioni di dover rispondere alle entrate per una duplicazione dei dati nei sistemi informatici delle Entrate con eventuali lettere di compliance.

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Fonte: Fisco e Tasse



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