News Pubblicata il 25/02/2022

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CCNL PMI Confartigianato moda chimica ceramica: rinnovo 2022

Le tabelle degli aumenti e altre novità del rinnovo unificato dei contratti moda chimica ceramica occhiali calzature per le PMI Confartigianato, firmato il 17 febbraio



E' stato firmato il 17 febbraio 2022   da Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Casartigiani, Claai, Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec – Uil  l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti  per le piccole e media imprese dei settori chimico, tessile, occhiali, giocattoli, calzature, penne e spazzole, pelli e cuoio, decorazione piastrelle, accorpati allo scopo di  renderli omogenei . In particolare  si applica 

– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio -Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;

– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;

– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

Il testo ha decorrenza  dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2022 per tutti i settori. Il precedente contratto era scaduto  a fine 2018.

Le parti hanno convenuto  di incontrarsi entro il 28/2/2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento.

Qui le tabelle retributive 2018

Vediamo di seguito le principali novità 

Parte economica  CCNL Confartigianato moda chimica ceramica

AUMENTI RETRIBUTIVI 

Gli aumenti riferiti al salario medio di ogni settore saranno i seguenti:

Viene inoltre riconosciuta  per il periodo di vacanza contrattuale, di un’indennità una tantum pari 

erogati in due tranches ad aprile e novembre 2022.

DI  seguito le tabelle  dettagliate con la tempistica


 SETTORI TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA - CALZATURE , OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE-SPAZZOLE


Livello

Incremento

 

dal 1/3/2022

Incremento

 

dal 1/7/2022

Incremento

 

dal 1/9/2022

Incremento

 

dal 1/12/2022

3° bis

20,00

20,00

40,00

80,00



SETTORE CHIMICA  E SETTORI ACCORPATI

Livello

Incremento

 

dal 1/3/2022

Incremento

 

dal 1/7/2022

Incremento

 

dal 1/9/2022

Incremento

 

dal 1/12/2022

Totale

 

 

D

25,00

20,00

20,00

30,00

95,00

SETTORE PLASTICA E GOMMA


Livello

Incremento

 

dal 1/3/2022

Incremento

 

dal 1/7/2022

Incremento

 

dal 1/9/2022

Incremento

 

dal 1/12/2022

Totale

 

 

V

25,00

20,00

15,00

23,00

83,00


SETTORE CERAMICA ABRASIVI VETRO

Livello

Incremento

 

dal 1/3/2022

Incremento

 

dal 1/7/2022

Incremento

 

dal 1/9/2022

Incremento

 

dal 1/12/2022

Incremento

 

 a regime

V

25,00

20,00

15,00

20,00

80,00


SETTORE  TERZO FUOCO 

Livello

Incremento

 

dal 1/3/2022

Incremento

 

dal 1/7/2022

Incremento

 

dal 1/9/2022

Totale 

 

dal 1/12/2022

D

20,00

20,00

30.00

70.00


Parte Normativa

Per quanto riguarda l’aspetto normativo, al fine di evitare forme di dumping contrattuale a vario titolo tra aziende della piccola e media impresa, i sindacati e le associazioni datoriali firmatari del contratto hanno deciso di adottare, come quadro di riferimento, i contratti dei medesimi settori sottoscritti da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil sempre in rappresentanza dei lavoratori delle PMI.

Viene recepito all’interno del contratto il protocollo “Politiche per lo sviluppo del settore della moda”, con particolare riferimenti ai temi de dumping economico e sociale; educazione alla legalità;  tutele per la salute e sicurezza; sviluppo sostenibile ed economia circolare. Nell’intesa si dà mandato ad un osservatorio e ad una commissione specifica per dare corpo e declinare operativamente questi elementi assimilati dal contratto.

CONTRATTI A TERMINE E SOMMINISTRAZIONE

L'azienda può complessivamente assumere lavoratori con contratto a tempo determinato e in somministrazione di contratto a tempo determinato per un massimo del 25 per cento (35 per cento per le imprese fino a 15 dipendenti) dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Sono esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato riferiti a:

- lavorazioni legate all'aggiudicazione di commesse pubbliche con carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;

- lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti nell'acquisizione del normale portafoglio ordini;

- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;

- attività non programmabili e non riducibili.

MALATTIA 

Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è pari alla metà della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni.

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda il prima possibile entro l'inizio del normale orario di lavoro ed entro il terzo giorno il lavoratore deve fornire il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia

Per approfondire ti segnaliamo:

Segui sempre il Dossier CCNL e Tabelle retributive per altre notizie e approfondimenti  gratuiti in materia contrattuale.



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