News Pubblicata il 17/11/2023

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Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 30.11

di Redazione Fisco e Tasse

Le istruzioni sulla dichiarazione reddituale, Modello Red semplificato, da presentare entro il 30 novembre 2023 per i pensionati con redditi da lavoro autonomo. Chi è escluso.



Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i  titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .

 Quindi  i titolari di pensione  soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo,  sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2023 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2022. 

Con il messaggio  4043 del 15.11.2023 l'Inps fornisce  i chiarimenti su  quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità  di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia  online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).

Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 

Sono esclusi dall'obbligo

 - i titolari di pensione di vecchiaia;

 - i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, 

 - i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,

 - i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria  lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza  delle prestazioni precedente al 31.12.1994

 I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .

ATTENZIONE  sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Casi particolari di esclusione dal divieto 

Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :

Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva 

Il messaggio precisa che 

 i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2023.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, resa a consuntivo nell'anno 2024.

Cumulo redditi  e pensione:  come fare la dichiarazione

Va ricordato che

Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:

Una  volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi anno 2022). 

La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

Cumulo redditi  e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo  comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione 



Fonte: Inps



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