News Pubblicata il 06/04/2017

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Tabacchi, ricariche, gratta e vinci: chiarimenti su invio dei corrispettivi

Sono escluse dall'obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi le operazioni tramite distributori automatici per le quali l’Iva è già stata assolta in una fase precedente



L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle tipologie di cessioni escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi, relativamente a distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e merce varia.

Con la risoluzione del 5 aprile 2017 n. 44/E, viene chiarito che qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e, chi la effettua non ne può determinare alcun elemento fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso,  le previsioni del D.Lgs. n. 127 del 2015 non troveranno applicazione.

Sono escluse pertanto, dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi, le operazioni proprie del regime Iva “monofase” (articolo 74, Dpr 633/1972), nelle quali c’è un solo soggetto debitore d’imposta (il primo cedente), mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

Tra le operazioni in questione, si possono ricordare (oltre ai biglietti di viaggio e sosta ante citati) le cessioni di:

  1. tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che «devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita», e per le quali «i rivenditori sono retribuiti ad aggio» (si veda l’articolo 24 della L. n. 1293 del 1957).
     
  2. ricariche telefoniche. In merito, è stato più volte precisato che «il soggetto passivo d'imposta è il titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione, il quale, con il pagamento dell'imposta sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente, assolve altresì l'Iva relativa ai compensi, comunque denominati, da esso riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi alla distribuzione, vendita, abilitazione, riabilitazione e ricarica dei mezzi tecnici suddetti, nonché per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico» (così la circolare n. 328/E del 1997, successivamente ripresa dalla risoluzione n. 140/E del 2004);
     
  3. la vendita dei biglietti delle lotterie istantanee – esente da IVA e non soggetta a fatturazione (ex articoli 10, comma 1, n. 6 e 21, comma 6, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972) – che rientrano tra i beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri “corrispettivi”, ma un aggio (cfr. il D.M. n. 183 del 1991, recante “Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea” nonché il D.P.R. n. 1677 del 1948).

 Restano fermi, invece, gli obblighi derivanti da tutte le altre tipologie di cessione effettuate tramite distributori automatici.

Si ricorda che sul tema dei distributori automatici l'Agenzia aveva già fornito chiarimento con la recente risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 e con il Provvedimento del 30 marzo 2017 che ha definito le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici (vending machine).

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Fonte: Fisco Oggi


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 05.04.2017 n. 44

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